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Sentenza

Sentenza n. 2572/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza civile che aveva riconosciuto il pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Sciacca, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha chiesto alla ricorrente di depositare adeguata prova, in formato eml, della notificazione della sentenza azionata presso la sede reale dell’amministrazione, al fine di verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del giudizio di ottemperanza. La ricorrente non ha adempiuto all’incombente istruttorio e non ha prodotto alcuna prova della notificazione della sentenza alla sede reale dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La notificazione della sentenza alla sede reale dell’amministrazione è necessaria, anche se non deve necessariamente riguardare una copia in forma esecutiva, perché consente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché mancava la prova della notificazione e la ricorrente non aveva colmato tale lacuna neppure dopo l’ordinanza istruttoria, non era dimostrata la possibilità di procedere utilmente all’esecuzione del titolo. Le spese di lite sono state compensate per il carattere meramente formale della decisione e per l’assenza di difese sostanziali dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone, prima dell’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione; tale requisito è richiesto anche per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata ottemperanza della parte agli incombenti istruttori disposti.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.

Massime di principio

  • La proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la prova della notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione rilevante ai fini dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non deve necessariamente avere a oggetto una copia in forma esecutiva della sentenza, ma deve essere idonea a far decorrere il termine dilatorio per l’adempimento dell’amministrazione.
  • In mancanza della prova della notificazione del titolo alla sede reale dell’amministrazione e del decorso del termine dilatorio, il ricorso per ottemperanza è inammissibile, poiché non è dimostrata la possibilità di procedere utilmente all’esecuzione del titolo.
  • Quando il giudice ordina alla parte ricorrente di produrre la prova della notificazione del titolo e la parte non adempie all’incombente istruttorio, tale omissione può impedire la verifica di una condizione necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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