Sentenza n. 671/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della liquidazione dell’equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e ai rapporti informativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di equo indennizzo relativa all’aggravamento dell’ipoacusia percettiva bilaterale e la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di disturbo misto ansioso-depressivo, gastrite, esofagite da reflusso ed ernia iatale. Ha inoltre contestato l’omessa pronuncia sulla domanda di aggravamento della broncopneumopatia cronica. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la contraddittorietà tra atti, sostenendo che il Comitato di Verifica avesse formulato valutazioni apodittiche fondate sull’età o sulla predisposizione costituzionale, senza confrontarsi con le concrete condizioni di servizio, con le esposizioni a rumore, con le missioni operative e con la documentazione prodotta. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 461/2001 e delle circolari ministeriali sui rapporti informativi, assumendo che il Comando di appartenenza non avesse trasmesso al Comitato una relazione completa sulle mansioni, sugli orari, sulle condizioni ambientali e sui fattori stressogeni del servizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha chiarito anzitutto che, nel sistema del d.P.R. n. 461/2001, la Commissione Medica Ospedaliera accerta l’esistenza delle patologie, mentre il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio spetta esclusivamente al Comitato di Verifica; pertanto, il parere della C.M.O. sulla dipendenza non impone al Comitato una motivazione rafforzata. Il ricorso è stato accolto quanto alla broncopneumopatia cronica, poiché la domanda di aggravamento era stata presentata, la C.M.O. ne aveva riconosciuto l’aggravamento, ma il Comitato e il Ministero non si erano pronunciati. È stato quindi ordinato al Comitato di esprimere il parere e al Ministero di adottare il provvedimento finale, consentendo al ricorrente di produrre documentazione sanitaria integrativa. Il ricorso è stato inoltre accolto quanto all’ipoacusia percettiva bilaterale. Il giudizio del Comitato, fondato sull’assenza di traumi e sulla riconducibilità della patologia all’età, è stato ritenuto logicamente incompatibile con il precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quando il ricorrente aveva circa 36 anni, con il successivo accertamento dell’aggravamento e con la storia di servizio quale ufficiale di artiglieria e pilota di elicotteri. Il Comitato dovrà riesaminare la domanda con motivazione rafforzata, tenendo conto degli accertamenti precedenti e delle condizioni di servizio successive. Sono state invece respinte le censure relative alle altre patologie e quelle concernenti l’incompletezza dei rapporti informativi. Il TAR ha ritenuto che il Comitato disponesse comunque, anche mediante le relazioni personali trasmesse direttamente dal ricorrente, degli elementi necessari per decidere; gli adempimenti documentali non hanno carattere fine a sé stesso e le circolari amministrative non sono fonti del diritto. Quanto al disturbo ansioso-depressivo, alla gastrite, all’esofagite da reflusso e all’ernia iatale, il Collegio ha ritenuto non provato un fatto di servizio specifico, anomalo o traumatico idoneo a fondare il nesso causale o concausale. Il riesame dovrà concludersi entro 180 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. n. 461/2001
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’equo indennizzo.
art. 7 d.P.R. n. 461/2001
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.
Impone all’amministrazione di trasmettere al Comitato gli elementi informativi e documentali rilevanti; tuttavia, la violazione degli adempimenti non determina automaticamente l’illegittimità se il Comitato ha comunque acquisito aliunde tutti gli elementi necessari per decidere.
art. 11 d.P.R. n. 461/2001
Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione. Il parere è motivato.
Attribuisce al Comitato di Verifica la competenza esclusiva a valutare il nesso causale tra patologia e servizio e impone che il parere sia motivato; il Comitato può richiedere supplementi di accertamento sanitario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, la base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento nella diffusione della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001, la Commissione Medica Ospedaliera accerta l’esistenza e l’eventuale aggravamento della patologia, mentre la valutazione del nesso causale o concausale tra infermità e servizio spetta esclusivamente al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
- Il Comitato di Verifica deve motivare il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio confrontandosi con i fatti di servizio concretamente allegati e con gli accertamenti sanitari precedenti; una motivazione basata genericamente sull’età o sulla predisposizione costituzionale è insufficiente se non valuta la specifica storia lavorativa e gli elementi già acquisiti.
- Quando una patologia è stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio e viene successivamente accertato un aggravamento, il nuovo parere sulla domanda di equo indennizzo deve spiegare specificamente per quale ragione l’aggravamento non sia riconducibile, neppure in via concausale, alle ulteriori condizioni di servizio; in tale situazione è necessaria una motivazione rafforzata.
- L’omessa pronuncia dell’amministrazione su una domanda espressamente proposta, anche quando riguardi l’aggravamento di una patologia già oggetto di precedenti pratiche, rende illegittimo il procedimento e impone al Comitato e all’amministrazione competente di esaminare la domanda e adottare una decisione espressa.
- Gli obblighi istruttori relativi alla trasmissione dei rapporti informativi non hanno carattere meramente formalistico: la loro inosservanza non determina l’illegittimità del parere se l’organo decidente ha comunque acquisito, anche direttamente dall’interessato, tutti gli elementi necessari per la valutazione.
- Le circolari amministrative che disciplinano i modelli e le modalità dei rapporti informativi non sono fonti del diritto e non possono essere interpretate nel senso di introdurre, oltre la legge, un autonomo obbligo di conferma formale da parte dell’amministrazione delle dichiarazioni rese dal dipendente.
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