Sentenza n. 3617/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 18 febbraio 2024 dall’ambasciata italiana a Dhaka
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka il 18 febbraio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka aveva dichiarato inammissibile la richiesta di visto per lavoro subordinato. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il visto è stato rilasciato in data 11 gennaio 2026. È stato inoltre proposto reclamo contro il decreto della competente Commissione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha definito il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito del rilascio del visto l'11 gennaio 2026, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Ha posto le spese di giudizio a carico del MAECI, ravvisando la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, per euro 1.500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha inoltre respinto il reclamo relativo al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l'art. 119 d.P.R. 115/2002 richieda la presenza dell'istante sul territorio italiano, requisito non sussistente nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 119 d.P.R. 115/2002
Secondo il TAR, impone la presenza dell'istante sul territorio italiano ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tale requisito non risultava soddisfatto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo richiesto nel corso del giudizio, quando elimina integralmente l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione, determina la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione la cui condotta ha determinato l'instaurazione del giudizio e la successiva soddisfazione della pretesa.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 119 d.P.R. 115/2002 richiede, secondo la decisione, la presenza dell'istante sul territorio italiano; in mancanza di tale requisito, l'istanza è inammissibile.
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