Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Condanna alle spese non la società ricorrente, ma il difensore che ha proposto il ricorso senza valida procura, liquidando le spese in favore della parte controricorrente e ponendo a carico del difensore anche l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture non pagate. La società ingiunta propose opposizione e ottenne accoglimento in primo grado; la corte d'appello confermò il rigetto dell'appello della creditrice. In cassazione la creditrice propose ricorso con due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure: esamina preliminarmente le eccezioni della controparte sulla validità della procura speciale alle liti e sulla legittimazione processuale del soggetto che l'aveva rilasciata. La Corte ritiene infondata l'eccezione relativa alla mancanza di data della procura, ma accoglie quella di difetto di ius postulandi, perché la società ricorrente non prova che il soggetto che aveva conferito la procura fosse il legale rappresentante al momento del rilascio, a fronte della contestazione e della produzione di visura camerale da parte della controparte. Viene inoltre esclusa la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel giudizio di cassazione, poiché l'esistenza di una valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
la procura in calce o a margine è esercitabile, nei giudizi introdotti dopo il 4.7.2009, in base al regime introdotto dalla L. n. 69/2009.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45
ha introdotto la possibilità di rilasciare la procura in calce o a margine dell'atto di costituzione del difensore.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
la nuova disciplina sulla procura si applica solo ai giudizi di primo grado introdotti dopo il 4.7.2009.
art. 372 c.p.c.
consente la produzione in cassazione della visura camerale perché diretta a provare l'ammissibilità del ricorso.
art. 182 c.p.c.
non è applicabile nel giudizio di cassazione per sanare il difetto di rappresentanza o di valida procura speciale al ricorso.
art. 365 c.p.c.
richiede l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del difensore che ha agito senza valida procura.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la validità della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso; se il potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura è contestato, incombe sulla parte ricorrente dimostrarne la titolarità al momento del rilascio.
- La mera esistenza materiale della procura non basta se manca la prova che essa provenga da chi era effettivamente legittimato a rappresentare la società; in caso di falsità o difetto di conferimento, l'attività processuale del difensore non produce effetti sulla parte.
- Nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dall'art. 182 c.p.c., quando il vizio riguardi la mancanza di una valida procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto senza effettivo conferimento della procura, le conseguenze economiche del processo gravano sul difensore e non sulla parte, sia quanto alle spese di lite sia quanto all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
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