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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027873 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.

Giustizia amministrativa202400160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e conseguenti iscrizioni nel Registro nazionale dei debiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024, relativa al versamento del prelievo esigibile nell’ambito del regime delle quote latte, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusi quelli di iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non è stata recentemente compiuta alcuna attività processuale idonea a dimostrare la permanenza dell’interesse alla decisione di merito e dispone quindi che la ricorrente chiarisca motivatamente se tale interesse persista, aggiorni la situazione della controversia, documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnali l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche AGEA deve verificare la completezza della propria difesa e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito e dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la ricorrente deve dichiarare e documentare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione, aggiornando gli elementi della vicenda e indicando eventuali esigenze istruttorie; AGEA deve completare, se necessario, la propria attività difensiva e riferire sulle sopravvenienze rilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio della possibile sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza richiama l’orientamento secondo cui, quando la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravvenga la carenza di interesse alla decisione; l’inerzia della parte dopo specifici incombenti istruttori può costituire elemento decisivo per desumere tale carenza.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la loro mancata collaborazione agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti, inclusa l’inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, può essere considerata nella valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone incombenti istruttori espressamente finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornata, corredata dalla documentazione relativa a fatti o atti sopravvenuti.
  • La mancata ottemperanza della parte ricorrente a un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale complessivo, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In prossimità della calendarizzazione di una controversia risalente, il giudice può richiedere anche all’amministrazione resistente di verificare la completezza della difesa e di riferire su sopravvenienze potenzialmente rilevanti per la cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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