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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 16.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 16.10.2025; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.

Giustizia amministrativa202506200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 22 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza, nonché gli atti connessi, incluso il verbale del GLO

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026, contestando l'assegnazione di sole 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza e chiedendo l'accertamento del diritto del minore all'insegnante specializzato per l'intero orario di frequenza, con conseguente assegnazione di 30 ore. In sede cautelare il decreto presidenziale aveva rilevato che il verbale del GLO non documentava la necessità della copertura integrale, poiché si soffermava su aspetti didattici e comportamentali, e che le 22 ore non apparivano allora contraddittorie rispetto alla valutazione del GLO. Successivamente, il GLO si è riunito nuovamente il 9 dicembre 2025, ritenendo indispensabili 27 ore settimanali, corrispondenti all'intero orario effettivo di frequenza del minore, e l'amministrazione scolastica ha provveduto a rideterminare il PEI e ad attivare la richiesta di ulteriori insegnanti di sostegno in deroga.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la notifica del decreto monocratico, l'amministrazione scolastica ha soddisfatto integralmente la pretesa mediante la redazione di un PEI conforme al numero di ore ritenuto adeguato alla patologia del minore e mediante l'adempimento dell'obbligo di chiedere all'USR un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, così da garantire la piena inclusione scolastica. Pur non pronunciandosi sull'annullamento dell'originario PEI per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il Collegio ha riconosciuto la soccombenza virtuale dell'amministrazione, ritenendo che la scuola avrebbe dovuto adempiere tempestivamente sin dall'inizio dell'anno scolastico, redigendo il PEI adeguato e attivando la richiesta di sostegno in deroga. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione scolastica assegna un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze accertate dell'alunno disabile e attiva la richiesta di insegnanti di sostegno in deroga, la pretesa azionata può considerarsi integralmente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • L'amministrazione scolastica deve predisporre tempestivamente il PEI e, quando le esigenze dell'alunno lo richiedano, chiedere all'Ufficio scolastico competente un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, al fine di garantire l'effettiva piena inclusione scolastica.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione: le spese possono essere poste a suo carico quando la soddisfazione della pretesa intervenga dopo l'instaurazione del giudizio e l'amministrazione avrebbe dovuto adottare fin dall'inizio dell'anno scolastico le misure richieste.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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