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Parere

Parere n. 1784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno di data 7 marzo 2024 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di data 19 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202401555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del Ministero dell’interno del 7 marzo 2024, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il divieto prefettizio del 19 maggio 2023 di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il giudizio prognostico prefettizio di inaffidabilità nell’uso delle armi, formulato sulla base di tre episodi: l’accesso a un plesso scolastico dopo la chiusura dei seggi nel giugno 2022, le difficoltà nella notificazione dell’avvio del procedimento e la colluttazione con i Carabinieri durante il ritiro cautelativo delle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, eccesso di potere, carenza istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la partecipazione allo spoglio elettorale rientrasse nei suoi diritti, che gli esposti contro le Forze dell’ordine fossero ancora al vaglio giudiziario, che fosse incensurato e che l’eventuale disturbo relazionale non potesse essere accertato dalle Forze di polizia. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata audizione personale richiesta, ritenendo insufficienti le memorie scritte e invocando il diritto al contraddittorio. In replica alla relazione ministeriale ha inoltre prodotto la sentenza penale di assoluzione relativa ai fatti della colluttazione.

Il parere

Il ricorso è respinto. La sentenza penale di assoluzione non incide sulla legittimità del provvedimento, che va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; inoltre, l’assoluzione è dipesa dal riconoscimento della scriminante putativa di cui all’art. 393-bis c.p. e non ha escluso i fatti storici della violenta opposizione al ritiro delle armi. Il primo motivo è infondato: in materia di armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità cautelare e non deve provare un abuso già verificatosi, essendo sufficiente che circostanze concrete facciano dubitare dell’affidabilità dell’interessato. Il Prefetto non ha formulato una diagnosi medica, ma ha valutato le reazioni del ricorrente; in particolare, la colluttazione, anche se penalmente scriminata, poteva essere considerata ai fini della prognosi e, da sola, rendeva non irragionevole il giudizio di rischio. Non sono emerse criticità istruttorie, fattuali o valutative tali da inficiare il provvedimento. Anche il secondo motivo è infondato: l’art. 10 della l. 241/1990 garantisce la possibilità di presentare memorie e documenti, ma non riconosce, come regola generale, un diritto all’audizione orale; il ricorrente aveva potuto partecipare per iscritto e il mancato ascolto personale non determina l’illegittimità dell’atto. Il parere conclude per il rigetto del ricorso straordinario.

Osservazioni

Primo motivo – Prognosi di inaffidabilità e divieto di detenzione di armi

La censura è infondata. L’ampia discrezionalità cautelare dell’autorità di pubblica sicurezza consente di vietare la detenzione anche senza un abuso accertato delle armi, quando le circostanze siano idonee a mettere in dubbio l’affidabilità del soggetto. La colluttazione durante il ritiro cautelativo, pur scriminata in sede penale, poteva essere valutata autonomamente e rendeva non irragionevole la prognosi prefettizia. Non sono state riscontrate carenze istruttorie o travisamenti rilevanti.

Secondo motivo – Mancata audizione personale

La censura è infondata. L’art. 10 della l. 241/1990 attribuisce il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti, ma non riconosce un diritto generale all’audizione orale. Poiché il ricorrente ha potuto partecipare mediante memorie scritte, il mancato svolgimento dell’audizione non vizia il provvedimento.

Sopravvenuta assoluzione penale

La sopravvenienza non incide sulla legittimità del provvedimento, da valutare alla data della sua adozione. L’assoluzione per la condotta tenuta durante il ritiro delle armi è dipesa dalla scriminante putativa di cui all’art. 393-bis c.p. e non ha escluso il fatto storico della violenta opposizione, utilizzabile nella distinta valutazione amministrativa di affidabilità.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il provvedimento prefettizio è stato adottato perché il signor -OMISSIS- non dava più garanzie di affidabilità e di non abusare delle armi.

    La disposizione è applicata quale base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi quando venga meno l’affidabilità del titolare; il potere è cautelare e orientato alla prevenzione di possibili abusi.

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il compito dell’Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

    Il divieto di detenzione è una misura preventiva e non punitiva. È sufficiente una prognosi di inaffidabilità fondata su circostanze concrete; non occorre dimostrare un abuso effettivo o già consumato.

  • art. 699 c.p.

    L’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

    La detenzione e il porto di armi sono configurati come situazioni eccezionali rispetto al divieto generale, non come posizioni di diritto soggettivo; ciò giustifica l’ampiezza della valutazione preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    L’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

    La disciplina concorre a configurare la detenzione e il porto di armi come eccezioni al divieto generale, coerentemente con la natura eccezionale delle relative autorizzazioni e con l’ampia discrezionalità preventiva dell’autorità.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non vi è alcun diritto a essere ascoltati personalmente; l’ordinamento cioè «non riconosce, come regola generale del procedimento amministrativo, un diritto all’audizione orale dell’interessato, essendo sufficiente, ai fini del rispetto del principio partecipativo, che il destinatario del provvedimento finale sia messo in condizione di rappresentare utilmente la propria posizione mediante apporto scritto».

    La partecipazione procedimentale è normalmente soddisfatta consentendo all’interessato di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti pertinenti. Non sussiste un diritto generale all’audizione personale orale.

  • art. 393-bis c.p.

    Nel caso di specie poi – come emerge dalla sentenza medesima - l’assoluzione è dipesa dal riconoscimento in capo all’imputato della scriminante di cui all’articolo 393 bis Cod. pen. nella forma putativa.

    Il riconoscimento della scriminante putativa ha fondato l’assoluzione penale, ma non ha escluso il fatto storico della condotta violenta. Quel fatto può quindi restare rilevante nella distinta valutazione amministrativa, di natura preventiva, sull’affidabilità nella detenzione di armi.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: per adottarlo non è necessario provare un abuso effettivo, ma è sufficiente che circostanze concrete e attendibili facciano dubitare dell’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi.
  • La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è ampia, ma resta sindacabile quanto ad adeguatezza dell’istruttoria, veridicità dei fatti, completezza della valutazione, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispetto della partecipazione procedimentale.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze possono eventualmente essere considerate in una nuova determinazione richiesta dall’interessato.
  • L’assoluzione penale fondata su una scriminante putativa non esclude necessariamente la rilevanza amministrativa dei fatti storici accertati, quando questi siano valutati per finalità preventive e secondo presupposti distinti da quelli della responsabilità penale.
  • Nel procedimento amministrativo, salvo diversa previsione, non sussiste un diritto generale all’audizione orale dell’interessato: il contraddittorio è normalmente rispettato quando questi possa rappresentare utilmente la propria posizione mediante memorie e documenti.

Divieto prefettizio di detenzione di armi e ricorso straordinario

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto contro il decreto del Ministero dell’interno del 7 marzo 2024, che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il divieto prefettizio del 19 maggio 2023 di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha concluso per il rigetto.

Fatti e provvedimenti

Il divieto si fondava su una valutazione prefettizia di perdita dell’affidabilità. L’amministrazione aveva considerato l’accesso del ricorrente a un plesso scolastico dopo la chiusura dei seggi nel giugno 2022, le difficoltà incontrate nella notifica dell’avvio del procedimento e, soprattutto, la colluttazione con i Carabinieri durante il ritiro cautelativo delle armi, nel corso della quale i soggetti coinvolti riportarono lesioni.

Il ricorrente aveva impugnato il divieto prima in via gerarchica e poi con ricorso straordinario. Dopo la relazione ministeriale, ha prodotto una sentenza di assoluzione relativa ai fatti della colluttazione.

Assoluzione penale e rilevanza dei fatti

La sentenza di assoluzione non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo, che deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. Le sopravvenienze possono eventualmente dar luogo a una nuova valutazione amministrativa, a fronte di una rinnovata istanza dell’interessato.

Nel caso concreto, l’assoluzione era stata pronunciata per il riconoscimento della scriminante putativa di cui all’art. 393-bis c.p. Essa non aveva escluso il fatto storico dell’opposizione violenta al ritiro cautelativo, che poteva essere considerato nella distinta valutazione preventiva sull’affidabilità del detentore di armi.

Valutazione del primo motivo: prognosi di inaffidabilità

Il ricorrente aveva dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità e travisamento. Aveva sostenuto che l’accesso ai seggi fosse collegato al diritto di partecipazione allo spoglio, che gli esposti contro le Forze dell’ordine fossero ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che fosse incensurato e che la polizia non potesse formulare diagnosi di disturbi relazionali.

La Sezione ha richiamato l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di detenzione e porto d’armi, giustificata dalla natura eccezionale delle relative autorizzazioni e dalla finalità cautelare di tutela della privata e pubblica incolumità. Non occorre dimostrare un abuso effettivo delle armi: è sufficiente che circostanze concrete mostrino che il soggetto non è del tutto affidabile. Il sindacato resta possibile in relazione all’istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla completezza della valutazione, alla logicità, alla ragionevolezza, alla proporzionalità e alla partecipazione procedimentale.

Il Prefetto non aveva formulato una diagnosi medica, ma aveva valutato le condotte e le reazioni del ricorrente. In particolare, la colluttazione con i Carabinieri, pur penalmente scriminata, poteva essere considerata e, anche isolatamente, rendeva non irragionevole la prognosi di rischio di abuso delle armi. Non sono state riscontrate criticità negli altri profili di legittimità. Il primo motivo è stato quindi respinto.

Valutazione del secondo motivo: audizione personale

Il ricorrente lamentava che la partecipazione scritta non fosse sufficiente e che gli fosse stata negata l’audizione personale richiesta. La Sezione ha rilevato che l’art. 10 della l. 241/1990 riconosce il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti pertinenti, ma non attribuisce, come regola generale, il diritto a essere ascoltati oralmente.

Poiché al ricorrente era stato consentito di partecipare al procedimento mediante memorie scritte, il mancato svolgimento dell’audizione personale non ha determinato l’illegittimità del provvedimento. Anche il secondo motivo è stato respinto.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia respinto. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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