Sentenza n. 723/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 30/2022 del 07.11.2022 di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi notificata in data 24/11/2022, a firma del Responsabile del Servizio geom. Michele Mainolfi, con cui si ordina “ai responsabili dell'abuso e ai proprietari del fabbricato: 1. Coniuge TADDEO Ada nata a Cervinara (AV) IL 18.05.1946 e residente in Rotondi alla Via Pietro Nenni n. 31; 2. Figlio MAINOLFI Pasquale nato a Napoli il 14.04.1984 e residente in Rotondi alla Via Varco snc; 3. Figlia MAINOLFI Michela nata a Benevento (BN) il 26.04.1986 e residente in Rotondi ala via Pietro Nenni n. 31; di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere indicate nella richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata in data 11/06/2021, prot. n. 4080, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza”; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti avverso l'eventuale diniego alla SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 19.01.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una piscina interrata, un vano tecnico interrato e una struttura ombreggiante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 30/2022, notificata il 24 novembre 2022, con la quale il Comune gli aveva ordinato, quale comproprietario, di demolire le opere indicate nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dal padre ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione della partecipazione procedimentale. Ha inoltre sostenuto che i manufatti, in ragione delle loro caratteristiche, fossero interventi pertinenziali e non interventi di nuova costruzione, sicché non sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Il Comune si è costituito senza articolare difese sostanziali nella memoria di costituzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il motivo relativo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stato ritenuto infondato perché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto, vincolato e sanzionatorio, adottato all'esito dell'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni urbanistico-edilizie. Pertanto, l'omissione dell'avviso ex art. 7 l. n. 241/1990 non rileva quando sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. È stato respinto anche il motivo concernente la natura pertinenziale delle opere. Il giudice ha rilevato, inoltre, la contraddittorietà della posizione del ricorrente, che contestava la necessità del permesso di costruire pur essendo stato precedentemente richiesto un analogo titolo in sanatoria. In particolare, la piscina interrata è stata qualificata come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, poiché costituisce una struttura edilizia incidente con opere invasive sul sito e non è riconducibile alla nozione di mera pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Ne consegueva la necessità del permesso di costruire, nella specie mancante, con legittimità dell'ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando si tratta di un atto vincolato e sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La piscina interrata costituisce una nuova costruzione, poiché è una struttura edilizia che incide con opere invasive sul sito e non è una mera pertinenza urbanistica dell'edificio residenziale.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La precedente richiesta di permesso di costruire in sanatoria è stata valorizzata dal giudice quale elemento di contraddittorietà rispetto alla successiva negazione della necessità del permesso di costruire.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e dovuto; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'illegittimità quando sia evidente che la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dell'atto.
- Una piscina interrata costituisce, in via generale, una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, poiché comporta opere edilizie invasive sul terreno e non è qualificabile come mera pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale.
- La realizzazione di una piscina interrata richiede il permesso di costruire; in mancanza del titolo edilizio, l'amministrazione può adottare l'ordine di demolizione.
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