Cassazione Penale, Sentenza n. 29506/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 07/02/2022. Il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto tempestiva la querela (sosteneva che la querela fosse tardiva rispetto al fatto contestato); 2) violazione di legge per mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui la tempestività della querela si valuta in relazione alla piena conoscenza del fatto da parte della vittima e che l'onere di provare l'intempestività incombe su chi lo deduce; il motivo è quindi manifestamente infondato. Il secondo motivo è inammissibile per essere nuovo rispetto all'appello (interruzione della catena devolutiva) e privo di interesse, atteso che il dispositivo della sentenza impugnata aveva effettivamente concesso la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha ritenuto il reato riqualificabile ai sensi congiunti di concorso e del reato di cui all'art. 640 c.p., come disposto dalla Corte d'appello nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado.
art. 640 cod. pen.
Il fatto è stato ricondotto al delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p. in concorso (art. 110 c.p.), come stabilito dalla Corte d'appello e non rimesso in discussione in Cassazione.
Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015 (Saba)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la tempestività della querela va valutata rispetto alla piena conoscenza del fatto e dei suoi elementi da parte della vittima.
Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003 (Sangalli)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'onere di provare l'intempestività della querela incombe su chi lo deduce e che, in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante.
Massime di principio
- La tempestività della querela si valuta rispetto al momento in cui la vittima ha piena conoscenza del fatto e dei suoi elementi costitutivi; non basta il semplice verificarsi dell'evento.
- Chi deduce l'intempestività della querela deve provare tale intempestività; in caso di dubbio la valutazione favorevole è per il querelante.
- Motivi nuovi o non sviluppati in sede di appello sono inammissibili in Cassazione per interruzione della catena devolutiva; è quindi essenziale sollevare tutte le questioni rilevanti già in appello.
- La mancanza di interesse rispetto al motivo di ricorso (es. perché il rimedio richiesto è già stato accordato nel dispositivo) rende il motivo improcedibile/inammissibile.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati e, in tali casi, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, al versamento alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
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