Cassazione Civile, Ordinanza n. 20957/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico dipendente di una ASL aveva chiesto il ristoro del pregiudizio subito per non aver potuto fruire del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi. Deduceva di svolgere il lavoro su sei giorni settimanali, con articolazione oraria che lo collocava normalmente in fasce destinate al pranzo e alla cena, e di essere impossibilitato a consumare il pasto presso il presidio di assegnazione, dove mancava la mensa aziendale. La Corte d'appello aveva riconosciuto in astratto il diritto al buono pasto sostitutivo, ritenendo illegittima la limitazione aziendale ai soli turnisti con orario frazionato, ma aveva comunque rigettato la domanda perché qualificata come domanda risarcitoria per equivalente e non come domanda di adempimento, assumendo che il buono pasto non fosse monetizzabile e che il rapporto fosse ancora in corso. Il ricorrente ha censurato tale impostazione: con il primo motivo ha denunciato la violazione della disciplina collettiva sul servizio mensa/buono pasto, sostenendo che il divieto di monetizzazione non impedisce di domandare il controvalore economico del buono come risarcimento del danno da mancata erogazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218 c.c., 8 d.lgs. n. 66/2003 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse travisato la domanda, che era fondata sull'inadempimento contrattuale e non su una mera richiesta di monetizzazione del buono pasto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che la pretesa del lavoratore era stata erroneamente interpretata dalla Corte d'appello come domanda di monetizzazione del buono pasto, mentre si trattava di una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, parametrabile al valore dei buoni non fruiti. Ha quindi riconosciuto che l'erronea interpretazione della domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e che, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento datoriale, il lavoratore può chiedere un ristoro economico a titolo risarcitorio, pur permanendo la non monetizzabilità del buono in sé. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 24 CCNL Area IV 10 febbraio 2004
La disciplina collettiva sul servizio mensa e sul buono pasto va interpretata nel senso che, una volta riconosciuto il diritto alla fruizione, l'eventuale mancata erogazione può fondare una pretesa risarcitoria; il divieto di monetizzazione del buono pasto non esclude il ristoro economico del danno da inadempimento.
art. 18 CCNL Area IV 6 maggio 2010
È richiamato come norma modificativa della disciplina del 2004 in materia di mensa/buono pasto per la dirigenza medica e veterinaria.
art. 1218 c.c.
L'inadempimento dell'obbligazione contrattuale determina la conversione dell'obbligazione non adempiuta nella pretesa al ristoro della perdita subita per equivalente, secondo il principio di perpetuatio obligationis.
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
È evocato dal ricorrente a sostegno della natura contrattuale della pretesa e dell'obbligo datoriale correlato alla fruizione del pasto/riposo.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'erronea interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice di merito integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel giudizio di legittimità, quando si deduce un vizio processuale, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale requisito per l'esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando è dedotto un vizio processuale o di nullità della sentenza, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, purché siano rispettati gli oneri di specifica indicazione e deposito previsti dal codice di rito.
- L'erronea interpretazione della domanda proposta in primo grado o in appello, se conduce a decidere su una pretesa diversa da quella effettivamente azionata, viola l'art. 112 c.p.c. per scostamento dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In materia di buono pasto del dipendente, la non monetizzabilità del benefit non esclude che, accertato il diritto alla sua fruizione e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore possa ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, parametrato al valore del buono non goduto.
- Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non coincide con la monetizzazione della prestazione dovuta: il valore della prestazione può fungere da parametro di liquidazione del danno, senza trasformare la domanda in pretesa retributiva.
- Una volta accertato l'inadempimento dell'obbligazione datoriale, opera il principio di perpetuatio obligationis, per cui l'obbligazione non eseguita si converte nella pretesa risarcitoria per equivalente.
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