Cassazione Civile, Ordinanza n. 07469/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del sopravvenuto pagamento/rimborso disposto dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti. Ha inoltre compensato le spese di lite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, in qualità di controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, aveva prestato una fideiussione bancaria a garanzia dell'eccedenza di credito IVA trasferita al gruppo per l'anno d'imposta 2009, sostenendone il relativo costo. Poiché l'Amministrazione non aveva rimborsato tale costo a seguito di istanza specifica, la società aveva impugnato il silenzio-rifiuto avanti al giudice tributario. Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate ha però riconosciuto in autotutela la spettanza del rimborso, disponendo il pagamento della somma richiesta; per tale ragione ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base normativa del meccanismo di garanzia della eccedenza di credito IVA trasferita al gruppo e del collegato costo della fideiussione oggetto di rimborso.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno del contrasto tra le parti per effetto di fatti sostanziali sopravvenuti che incidono su petitum e causa petendi; il giudice può rilevarla anche d'ufficio.
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
È indicato dall'Agenzia come disposizione la cui violazione aveva reso fondata la pretesa di rimborso, determinando l'esercizio dell'autotutela.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto perché la misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di un fatto sostanziale sopravvenuto, venga meno l'originario contrasto tra le parti e l'interesse alla decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di un espresso accordo processuale delle parti, se dagli atti risulta il venir meno dell'oggetto della lite.
- Non può negarsi la cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione, in corso di giudizio, abbia riconosciuto e soddisfatto la pretesa restitutoria oggetto del contenzioso.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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