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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29612/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione per: 1) presunta errata qualificazione del dolo nell'ipotesi di tentato omicidio (dolo diretto/alternativo vs dolo eventuale); 2) censura per l'esclusione dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 c.p.) con richiamo alle immagini di videosorveglianza e referti; 3) mancata pronuncia sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 5 c.p.; 4) illegittima procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. del dispositivo di primo grado, che aveva modificato la pena letta in udienza (anni 7) in quella poi riportata a verbale (anni 8 e mesi 4), operando una modifica sostanziale della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (sostanzialmente perché richiedevano una rivalutazione di merito o non erano sufficientemente specifici) e ha invece accolto il quarto motivo: ha ritenuto irrituale l'uso della procedura di correzione dell'errore materiale operata dal G.i.p., poiché tale procedura non può modificare il contenuto sostanziale della decisione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia (ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p.). Restano ferme le valutazioni di merito già espresse dalla Corte territoriale nei limiti non toccati dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo del reato; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che richiedeva una rivalutazione fattuale dell'elemento psicologico.

  • art. 56 cod. pen.

    Invocato dalla difesa nella discussione sul dolo; la Corte ha confermato che non è luogo per una nuova valutazione probatoria degli elementi soggettivi già apprezzati in sede di merito.

  • art. 576 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione del delitto di omicidio/tentato omicidio; la Cassazione ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto come tentato omicidio secondo la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'emergere di nuovo materiale probatorio su provocazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché le risultanze non dimostravano il fatto ingiusto altrui richiesto per l'attenuante.

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Invocato per la qualificazione della provocazione come attenuante: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che non fosse configurabile perché mancava un fatto ingiusto obiettivo da parte della vittima.

  • art. 62, n. 5 cod. pen.

    Invocato dalla difesa come attenuante concorrente; la Corte ha giudicato la censura aspecifica e la richiesta non adeguatamente argomentata, per cui non è stato riconosciuto né debitamente valutato.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che la procedura di correzione di errori materiali è strettamente limitata a discrepanze formali tra dispositivo e motivazione e non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della decisione; l'uso in tal senso è irrituale e ha determinato l'annullamento parziale.

  • art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'indicazione della Corte d'appello a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento parziale della sentenza.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione di fatto: i motivi che richiedono un nuovo esame probatorio sull'elemento soggettivo o sulla dinamica sono, di norma, inammissibili.
  • L'attenuante della provocazione richiede la prova di un fatto ingiusto obiettivo da parte della vittima; comportamenti generici o mancata argomentazione specifica non bastano.
  • La procedura ex art. 130 c.p.p. per la correzione di errori materiali è limitata a vizi formali/discrepanze e non può essere impiegata per modificare sostanzialmente la decisione (es. aumento della pena rispetto a quanto letto in udienza). L'uso improprio comporta annullamento e rinvio.
  • Se il dispositivo letto in udienza e la sentenza scritta divergono, bisogna valutare se si tratta di mera 'svista' formale o di modifica sostanziale: in caso di dubbio la correzione non deve peggiorare la posizione dell'imputato.
  • Le richieste di attenuanti devono essere formulate e motivate con precisione e con richiamo alle prove: censure generiche sono facilmente respinte.
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, le statuizioni di merito non toccate restano operative e il nuovo giudizio si concentrerà solo sugli aspetti rinviati.

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