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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 189/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di appello che lo ha condannato per lesioni aggravate, minacce e percosse commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso. I motivi sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) e per la valutazione della prova, con particolare critica alla attendibilità e al travisamento della deposizione del teste Annessi e delle altre dichiarazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi anche per i capi B, C, D; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, per avere escluso la rilevanza dell'offerta di ristoro economico e per la determinazione di una pena base superiore al minimo edittale nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e per la quantificazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e riconducibili a contestazioni di merito sulla valutazione della prova e sull'attendibilità dei testimoni, ambito non sindacabile in sede di legittimità salvo palese illogicità, la quale non è stata dimostrata. Il terzo motivo è stato considerato generico e privo di concreta censura della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile Maurizio Furiosi delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 2.800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta e alle conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore generale; norma procedurale che ha consentito la presentazione di atti scritti nel procedimento in Cassazione.

  • art. 52 cod. pen. (legittima difesa)

    La Corte ha ritenuto che la scriminante non fosse applicabile: la ricostruzione fattuale (soprattutto la deposizione del teste Annessi) indicava che la persona offesa era già ferita prima dell'intervento degli altri e quindi l'uso della forza da parte del ricorrente non rientrava nei presupposti della legittima difesa.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione dell'attendibilità dei testi e della prova è rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di un palese travisamento logico-giuridico della prova, non dimostrato nel caso concreto.

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla discussione sulla causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto comunque che non esistessero profili tali da far ritenere applicabile la scriminante o da configurare un errore di diritto rilevante in questa sede.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata a delimitare l'ambito di deduzione del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto consentito da tale disposizione e li ha ritenuti, ove illegittimi o generici, inammissibili.

  • artt. 133, 62-bis, 81 cpv. cod. pen. (determinazione della pena e attenuanti)

    Richiamati in relazione all'impugnazione sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il tentativo difensivo di ottenere maggior rilievo per l'offerta di ristoro economico fosse generico e non sufficiente a modificare il giudizio sul trattamento sanzionatorio, mentre la motivazione sul punto era adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per motivi infondati)

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende di una somma (determinata in euro 3.000) per la manifesta inammissibilità e colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la ricostruzione fattuale sono di competenza dei giudici di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di un palese travisamento della prova o di illogicità manifesta.
  • La scriminante della legittima difesa deve essere provata nei suoi presupposti fattuali: se la ricostruzione dei fatti indica che la persona offesa era già ferita o che l'aggressione non è stata provata in modo univoco, la causa di giustificazione può essere esclusa.
  • Le censure generiche o che si limitano a proporre un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili in Cassazione; è necessario indicare in modo preciso il vizio di diritto o la palese illogicità della motivazione.
  • Le offerte di ristoro economico o altre circostanze attenuanti richiedono una specifica e motivata valutazione: semplici asserzioni non integrate da elementi concreti difficilmente influiscono sulla determinazione della pena.
  • Un ricorso manifestamente infondato o generico può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente, inclusa la condanna al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende.

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