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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42115/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Una parte privata aveva convenuto il Comune davanti al Giudice di pace chiedendo l'annullamento di una scrittura privata di concessione e la restituzione di una somma di denaro trattenuta dal Comune. Il Giudice di pace aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, annullato la scrittura e condannato il Comune alla restituzione con interessi e spese. Il Tribunale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello del Comune, ritenendo la causa decisa secondo equità per il modesto valore e quindi non appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., pur condividendo anche la decisione sulla giurisdizione ordinaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 5 l. n. 1034/1971 e vizio di motivazione, sostenendo che la controversia riguardasse un atto di concessione e quindi spettasse al giudice amministrativo, e lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato. La censura, però, non investiva espressamente e nella sua globalità la seconda ratio decidendi dell'impugnata sentenza, cioè l'inammissibilità dell'appello per la natura equitativa della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente si era concentrato sulla questione di giurisdizione, ma non aveva specificamente censurato la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità dell'appello perché proposto contro una decisione equitativa di valore inferiore a euro 1.100, non appellabile con motivi liberi. Non essendosi svolta attività difensiva da parte dell'intimata, la Corte non ha liquidato spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    individua il vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo.

  • art. 339 c.p.c.

    l'appello non era proponibile avverso la decisione di primo grado, trattandosi di causa decisa secondo equità per ragioni di valore e non ricorrendo le condizioni per l'appello a motivi limitati.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 5, legge n. 1034 del 1971

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti di concessione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; l'omessa critica anche di una sola ratio decisiva è sufficiente a sorreggere la decisione e impedisce l'esame del ricorso nel merito.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una duplice motivazione, la censura che investe soltanto una delle ragioni poste a base della decisione non è sufficiente se l'altra, autonoma e decisiva, resta intatta.
  • L'interesse alla cassazione richiede una critica specifica e completa della decisione impugnata, non essendo sufficiente richiamare genericamente un vizio di motivazione o riproporre questioni già affrontate se non si colpisce la ratio decisiva effettivamente utilizzata dal giudice a quo.
  • Se la causa è stata decisa in primo grado secondo equità nei casi previsti dalla legge, l'impugnazione deve confrontarsi con i limiti legali all'appello; la mancata contestazione di tale presupposto processuale rende il ricorso inammissibile se la sentenza d'appello si fonda proprio su quella ragione.
  • In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ai sensi della normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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