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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29508/2020 del 24/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società di costruzioni aveva chiesto il rimborso di euro 78.369,63, pari al 90% dei tributi versati a titolo di ILOR e IVA anteriori al 1° gennaio 2003, in base all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 che disponeva, per le aree colpite dal sisma del 13-16 dicembre 1990, la definizione automatica con due opzioni: pagamento del 10% per chi non avesse pagato e rimborso del 90% per chi avesse già versato. L'Ufficio aveva rigettato l'istanza; la CTR aveva dato ragione alla contribuente. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la non applicabilità del beneficio ai soggetti che svolgono attività d'impresa e questioni di interpretazione e motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR di Catania in diversa composizione perché valuti se il rimborso è compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (in particolare se rientra nel regolamento de minimis o in un regime di compensazione per calamità). La Corte ha ritenuto che l'art. 9, comma 17, L. 289/2002 non sia applicabile, per come formulato, agli operatori economici in contrasto con la decisione della Commissione UE e la disciplina comunitaria, salvo che il beneficio non sia conforme a regimi approvati o al de minimis; l'accoglimento del terzo motivo ha assorbito gli altri due motivi.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 17

    Prevedeva la definizione automatica per le aree colpite dal sisma del 1990 con pagamento del 10% per chi non aveva pagato e rimborso del 90% per chi aveva pagato; la Corte indica che tale disciplina, pur essendo stata considerata in precedenza favorevole al contribuente, non può trovare applicazione per gli operatori economici quando risulti incompatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato

  • Legge n. 190/2014, art. 1, comma 665

    Intervento normativo nazionale adottato in risposta a questioni comunitarie, rilevante per delimitare l'applicabilità del beneficio ai redditi d'impresa e per recepire la necessità di conformità al diritto UE

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015

    La Commissione ha ritenuto la disposizione nazionale come aiuto di Stato incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE; la Corte ha dato rilievo decisivo a tale pronuncia per escludere l'automatica applicazione del rimborso agli operatori economici salvo che non rientri in esenzioni approvate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 108, par. 3 (TFUE)

    Stabilisce il divieto di concedere aiuti di Stato non notificati e non approvati; la violazione di tale obbligo può rendere incompatibile con il mercato interno il beneficio nazionale

  • Regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio (richiamato come possibile riferimento normativo per aiuti)

    Citato come esempio di quadro comunitario che può qualificare alcuni aiuti come compatibili (regimi approvati) e come criterio per valutare se un aiuto individuale rientri in eccezioni

  • Regime de minimis (normativa UE sul de minimis)

    Si tratta della possibile eccezione per cui un aiuto individuale di modesta entità è compatibile con il mercato interno; la Corte rinvia al merito l'accertamento se il rimborso possa rientrare nel de minimis, con onere della prova a carico del contribuente

Massime di principio

  • I benefici fiscali nazionali che incidono su contribuenti che svolgono attività d'impresa vanno verificati alla luce delle regole UE sugli aiuti di Stato: se la misura non è stata notificata e approvata dalla Commissione, può essere dichiarata incompatibile.
  • Una norma nazionale che conceda rimborsi o esenzioni analoghe non opera automaticamente per le imprese se la Commissione ha già ritenuto la misura aiuto di Stato incompatibile; il giudice nazionale deve verificare se sussistono eccezioni applicabili (de minimis o regimi approvati).
  • Spetta al contribuente che invoca la compatibilità del beneficio con il diritto UE l'onere di provare che l'aiuto rientra nel regime de minimis o in un regime approvato o che sia una compensazione per danni da calamità senza rischio di sovracompensazione.
  • Quando una disposizione nazionale è stata qualificata a livello comunitario come aiuto illegittimo, il giudice nazionale può cassare la sentenza favorevole al contribuente e rinviare il merito per accertare la possibile sussistenza di un'eccezione comunitaria applicabile.
  • In controversie tributarie con possibili profili di aiuto di Stato, il giudizio deve considerare separatamente la posizione del tributo (es. IVA) e la qualifica del soggetto come impresa secondo il diritto UE.

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