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Sentenza

Sentenza n. 15361/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, - della nota Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 43440 del 19 luglio 2023, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41908 del 12 luglio 2023 (pubblicato sul portale istituzionale), recante comunicazione di apertura delle funzioni telematiche di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato; - della nota Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 41914 del 12 luglio 2023 (pubblicata sul portale istituzionale), recante indicazione delle fasi di consolidamento del procedimento amministrativo per l’Informatizzazione delle Nomine per il personale docente Supplente (INS); - del D.M. 15 giugno 2023 n. 119 (pubblicato sul portale istituzionale), recante disciplina della procedura straordinaria in attuazione dell’art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023 n. 44, nella parte in cui regolamenta il conferimento degli incarichi di supplenza non preordinati all’immissione in ruolo (art. 9); - del decreto prot. n. 11312 del 1 agosto 2023 e dei relativi allegati con il quale l’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto ha disposto la ripubblicazione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e degli elenchi aggiuntivi per la provincia di Taranto valevoli per l’a.s. 2023/2024 nella parte in cui ha disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l’anno scolastico 2023/2024, per la provincia di Lecce relativamente alle classi di concorso ADSS (sostegno Scuola Superiore Sec. II° Grado) e ADMM (sostegno Scuola Superiore Sec. I° Grado), nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - qualora occorra, del D.M. 17 marzo 2023 n. 51, recante la disciplina per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112; - qualora occorra, della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 26838 dell’11 aprile 2023 (pubblicata sul portale istituzionale), recante la comunicazione dell’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle domande di inserimento; - qualora occorra, dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle procedure di aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024; - qualora occorra del provvedimento prot. n. 1520 del 4 agosto 2023 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto avente oggetto “pubblicazione incarichi a t.d. ai fini dell’immissione in ruolo da GPS I fascia su posto di sostegno, ex art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.” nella parte in cui ha escluso dalle nomine i ricorrenti in quanto soggetti inseriti nel secondo elenco aggiuntivo alle GPS, riservato agli abilitati all’estero con titolo in corso di riconoscimento; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre ulteriori successivi motivi aggiunti; nonché, per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti - ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di cui al D.M. 17 marzo 2023 n. 51 per le classi ADSS e ADMM, nel rispetto dell’ordine di collocazione spettante in relazione ai titoli di formazione e di servizio dichiarati (cd. inserimento “a pettine”) ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato per il biennio 2022/2024 non in subordine ma a pieno titolo, contrariamente a quanto stabilito dall’art.5, comma 14, l. n. 74/2023; - all’accesso parziale di cui agli artt.1 bis e 5 septies e 3, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell’art. 4 septies della Direttiva Europea n. 2005/36/UE e n. 55/2013; - alla partecipazione alle procedure di reclutamento straordinario sui posti del sostegno, previste dall’art 5, comma 5, l. n. 74/2023; e per l’effetto, per la condanna, dell’amministrazione scolastica evocata in giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c) c.p.a., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, nonché al risarcimento del danno procurato ai ricorrenti; ove occorra, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 13, 14 e 16, d.l. n. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21 giugno 2023;

Giustizia amministrativa202312162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e graduatorie GPS per l'a.s. 2023/2024, nella parte in cui collocavano i ricorrenti in fasce aggiuntive riservate a chi aveva conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno in attesa di riconoscimento, nonché esclusione dalle procedure di nomina

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli atti ministeriali che disciplinavano le supplenze e le procedure di nomina per il 2023/2024, il D.M. n. 119/2023 e gli atti di pubblicazione delle GPS, nella parte in cui li collocavano nelle fasce aggiuntive 1C e 1D perché titolari di una specializzazione sul sostegno conseguita all'estero non ancora riconosciuta, nonché l'esclusione dalle nomine. Chiedevano l'inserimento a pieno titolo e «a pettine» nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi, l'accesso parziale alla documentazione e la partecipazione alle procedure straordinarie di reclutamento; domandavano inoltre misure conformative e risarcimento e prospettavano, ove necessario, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 13, 14 e 16, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023. La sentenza non esamina tali censure nel merito: i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse al giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in seguito alla dichiarazione depositata dai ricorrenti il 23 settembre 2026. Ha rilevato che, in forza del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non può pronunciarsi sul merito quando la parte dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Non sono state quindi decise le censure sostanziali, le domande di accertamento e risarcimento né la questione di costituzionalità prospettata. Spese integralmente compensate, considerate le circostanze del caso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

    La disposizione consente di valutare le circostanze concrete ai fini della compensazione delle spese ed è applicabile anche nei casi di rinuncia irrituale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non procede all'esame del merito.
  • Le spese possono essere integralmente compensate, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche quando l'improcedibilità consegue a una rinuncia irrituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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