Cassazione Penale, Sentenza n. 45949/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sicari ha chiesto l'equa riparazione per l'ingiusta privazione della libertà dal 23/05/2013 al 19/08/2014 sostenendo che, al momento dell'adozione della misura cautelare (ordinanza del 9/05/2013, eseguita il 23/05/2013), il reato a lui ascritto (fatto del 2/05/2007) era già estinto per prescrizione se non fosse stata ravvisata l'aggravante speciale di cui all'art. 7 legge 203/1991 che estendeva il termine di prescrizione. Poiché la Corte d'appello, in sede di merito, ha escluso quell'aggravante e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, il ricorrente ha dedotto che la misura cautelare fosse illegittima ab origine e che il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare se, alla data della misura, la prescrizione fosse già maturata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati: ha annullato l'ordinanza della Corte territoriale e ha rinviato per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro. La Corte di legittimità ha chiarito che il giudice chiamato a decidere sull'equa riparazione deve verificare se, al momento dell'adozione e durante l'esecuzione della misura cautelare, sussistessero cause di estinzione del reato (anche in considerazione dell'esito del giudizio di merito che ha escluso l'aggravante). Ha quindi disposto il nuovo esame e la regolazione delle spese per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art.314, comma 2, cod. proc. pen. comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito
Il giudice della riparazione può prendere in considerazione anche la decisione definitiva di merito per accertare la mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; la 'decisione irrevocabile' non si esaurisce nel provvedimento cautelare impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto "in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata"
Il giudice della riparazione deve accertare l'assenza di cause estintive del reato sia al momento dell'adozione della misura sia durante la sua esecuzione; la presenza di una causa di estinzione rende illegittima la misura.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza come criterio per valutare la legittimità della misura in rapporto alla pena edittale massima della fattispecie: se la qualificazione diversa del fatto esclude la pena edittale che avrebbe ammesso la custodia in carcere, la misura può risultare ingiusta.
art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
L'aggravante speciale invocata nell'ordinanza cautelare ha effetto sull'allungamento del termine di prescrizione; l'esclusione di tale aggravante in sede di merito può determinare che la prescrizione fosse già maturata all'epoca della misura cautelare.
12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (oggi art. 512-bis cod. pen.)
Norma sostanziale contestata nella imputazione; indicata a fini di ricostruzione del tipo penale cui si riferiva la misura cautelare.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la riparazione: il giudice deve verificare se, al momento dell'adozione della misura cautelare, il reato era già estinto o esisteva una causa estintiva.
- La decisione definitiva di merito che accerta l'insussistenza dell'aggravante o la diversa qualificazione del fatto può essere valutata dal giudice della riparazione per dimostrare l'ingiustizia 'formale' della detenzione anche se la misura cautelare non fu impugnata nel tempo.
- Il giudice della riparazione deve esaminare le condizioni di applicabilità della misura sia alla data di adozione che durante tutta la sua esecuzione; eventuali cause estintive emerse successivamente possono incidere sulla legittimità ab origine della privazione della libertà.
- Se la custodia cautelare è risultata legittima in rapporto alla qualificazione e alla pena astrattamente applicabile, la prescrizione sopravvenuta in sede di merito non dà automaticamente diritto alla riparazione, salvo i casi in cui la detenzione ecceda la pena astrattamente o concretamente applicabile.
- Quando la misura è stata adottata in base agli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare, il rinvio al diverso esito in sede di merito impone di verificare se la diversa valutazione poteva essere già compiuta dal giudice cautelare; se sì, ciò avvalora la configurabilità della riparazione.
- In pratica, in situazioni analoghe occorre: (a) calcolare il termine di prescrizione non aggravato e verificare la sua decorrenza rispetto alla data della misura; (b) accertare se l'aggravante che ha allungato la prescrizione è stata poi esclusa definitivamente; (c) stabilire se l'esito di merito dimostra l'insussistenza ab origine dei presupposti della misura.
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