Cassazione Civile, Ordinanza n. 34407/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF rispetto a quello dichiarato. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l'imponibile e ricalcolando sanzioni e interessi. La contribuente e l'Ufficio avevano poi proposto appello, entrambi rigettati dalla CTR del Lazio. Avverso la sentenza regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere o comunque rilevando la sopravvenuta carenza di interesse, perché aveva aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e aveva prodotto documenti attestanti la cartella, l'iscrizione a ruolo, la comunicazione delle somme dovute e i pagamenti effettuati per complessivi euro 20.795,99.
La decisione
La Corte non esamina i cinque motivi di ricorso perché ritiene sopravvenuta la carenza di interesse a impugnare, derivante dall'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite e dal pagamento del dovuto. Richiama l'orientamento secondo cui il sopravvenire di un fatto che fa venir meno l'interesse al ricorso integra una causa di inammissibilità sopravvenuta, e afferma che tale situazione, pur non determinando estinzione per cessazione della materia del contendere, rende il ricorso non più ammissibile. Esclude inoltre l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
consente il deposito di memoria in prossimità della decisione camerale e, nel caso, la parte vi ha dedotto il sopravvenire della definizione agevolata e della conseguente carenza di interesse
art. 372 c.p.c.
ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza
la Corte ritiene ammissibile la produzione documentale per dimostrare il fatto sopravvenuto che elimina l'interesse al ricorso
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
adesione alla definizione agevolata della lite
la definizione agevolata della lite, con pagamento del dovuto, fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene per adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il sopravvenire di un fatto che elimini l'interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia perfezionata con l'adesione e il pagamento di quanto dovuto, rende inutile la decisione sull'impugnazione già proposta, perché viene meno l'interesse ad agire o a impugnare.
- Il fatto sopravvenuto che incide sull'interesse al ricorso può essere dimostrato con documenti prodotti in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., se pertinenti a provare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso per adesione alla definizione agevolata non equivale necessariamente a cessazione della materia del contendere, ma impedisce comunque la decisione sul merito dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per effetto della definizione agevolata della controversia, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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