Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06587/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un ente pubblico di assistenza e un proprio dipendente inquadrato come Segretario-Economo di categoria D3. Il lavoratore ha chiesto il ripristino della posizione organizzativa e della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 2001, sostenendo che l'incarico fosse stato formalmente conferito e che quindi gli spettassero le relative voci retributive. L'ente, in via riconvenzionale, ha domandato la restituzione di quanto già corrisposto a titolo di retribuzione di posizione, assumendo che l'incarico non fosse mai stato validamente conferito. La Corte d'appello ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che la documentazione aziendale, in particolare una delibera del 2009, unitamente al contratto integrativo aziendale del 2 luglio 1999 e alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 27/1999, attestassero il formale conferimento già dal 1999 dell'unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessario e utile per l'ente, con conseguente legittimità della retribuzione di posizione e di risultato. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente letto il CCNL 31 marzo 1999 e gli atti aziendali; 2) violazione degli artt. 8, 9, 10 e 16 del CCNL, lamentando l'assenza di un provvedimento scritto e motivato di formale conferimento dell'incarico; 3) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che, mancando il conferimento, il pagamento della retribuzione di posizione sarebbe stato privo di causa e quindi ripetibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha osservato che la censura dell'ente mirava in sostanza a contestare l'accertamento di merito della Corte d'appello sull'effettivo conferimento della posizione organizzativa, ma senza confrontarsi adeguatamente con il fatto che la materia era rimessa alla contrattazione collettiva aziendale e che il contratto integrativo e gli atti di recepimento avevano individuato proprio nella figura del Segretario-Economo l'unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessario e utile. Ne è derivato il rigetto del ricorso. L'ente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c.

    richiamati come parametro dei criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della documentazione contrattuale e aziendale operata dal giudice di merito.

  • art. 12 preleggi

    invocato per i criteri ermeneutici; la doglianza è stata reputata infondata perché non scalfiva l'accertamento della volontà negoziale e degli atti aziendali.

  • artt. 8, 9, 10 e 16 CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni ed Enti locali

    la Corte ha rilevato che la disciplina delle posizioni organizzative era rimessa anche alla contrattazione collettiva aziendale e che gli atti integrativi avevano effettivamente disciplinato e conferito l'incarico.

  • art. 2033 c.c.

    la domanda di ripetizione dell'indebito è stata esclusa perché la retribuzione di posizione aveva causa giustificativa nell'effettivo espletamento dell'incarico di posizione organizzativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la disciplina collettiva demanda alla contrattazione aziendale l'individuazione delle posizioni organizzative, il giudizio sulla sussistenza del conferimento va verificato anche alla luce del contratto integrativo e degli atti di recepimento aziendale, non potendosi isolare il solo dato del CCNL.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non è fondata se non si confronta con la complessiva motivazione della sentenza impugnata e con i documenti richiamati dal giudice di merito.
  • La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è esclusa quando la prestazione patrimoniale corrisposta trova causa nell'effettivo svolgimento dell'incarico retribuito, accertato in fatto dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'assenza di un formale conferimento dell'incarico non è decisiva se dagli atti aziendali risulti univocamente l'individuazione e l'attribuzione della posizione organizzativa al dipendente interessato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.