Cassazione Penale, Sentenza n. 12160/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto a ottenere la revoca o la sostituzione della misura intramurale (carcere) disposta per reati connessi agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis c.p. L'unico motivo era vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: si assumeva che il giudice non avesse considerato l'intervenuto decorso di oltre quattro anni dai fatti, la brevità temporale della condotta (sette mesi), l'interruzione dei rapporti con il gruppo di S. Maria di Licodia, la modesta entità del precedente penale (un solo precedente), e il fatto che gli arresti domiciliari sarebbero stati eseguiti lontano dal contesto territoriale (provincia di Vicenza), circostanza idonea a rendere adeguata una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari costituisca un giudizio di merito insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Il Tribunale aveva indicato il pericolo concreto di reiterazione, richiamando la doppia presunzione di pericolosità ex art. 475, comma 3 c.p.p., e valutando come non novative le argomentazioni sull'allontanamento dal gruppo criminale (già esaminate in sede di riesame non impugnato). Il giudice a quo ha inoltre richiamato elementi probatori (es. richiesta di armi intercettata) e ritenuto irrilevante, ai fini del superamento della presunzione, il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente e il ricorso inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso le decisioni sul Riesame/atto cautelare; il ricorso in Cassazione riguarda l'ordinanza emessa in tale sede
art. 73 D.P.R. 309/1990
Materia di droga: norma sostanziale relativa alle pene per traffico/illecita detenzione di stupefacenti, contestata nell'atto originario
art. 74 D.P.R. 309/1990
Circostanze aggravanti e concorrenti nel settore degli stupefacenti, richiamata nel capo di imputazione
art. 416‑bis c.p.
Aggravante connessa all'associazione di tipo mafioso; la contestazione del reato con questa aggravante alimenta la presunzione di pericolosità
art. 274 cod. proc. pen.
Parametro delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), la cui valutazione è rimessa al giudice del merito
art. 275 cod. proc. pen.
Criteri per la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la misura alla luce di tali criteri
art. 475, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di pericolosità che può operare in relazione ad accertamenti cautelari; il Tribunale ha richiamato la "doppia presunzione" come elemento dominante
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende
art. 94 cod. proc. pen.
Norma citata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia (attinente all'esecuzione delle disposizioni della sentenza)
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che dimostrino la "colpa" della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano comunque le conseguenze economiche stabilite dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) è un giudizio di merito: se la motivazione del giudice è adeguata e priva di vizi logico‑giuridici, la Cassazione non interviene per riconsiderare il merito.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare già esaminata in sede di riesame, è necessario allegare elementi di novità concreti e rilevanti; questioni già decise e non impugnate sono coperte dal giudicato cautelare e possono risultare inammissibili se riproposte senza novità.
- La semplice esecuzione della misura cautelare in una provincia diversa da quella in cui si è svolta l'attività illecita non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'adeguatezza di una misura meno afflittiva; occorre provare che il mutamento di luogo incida concretamente sulla possibilità di reiterazione.
- La presenza di elementi probatori concreti (es. conversazioni intercettate, richieste di armi) e l'aggravante di tipo associativo/mafioso rafforzano la presunzione di pericolosità e richiedono motivazione puntuale per giustificare una misura più afflittiva.
- Le dichiarazioni di collaboratori o altri elementi difensivi sono efficaci per la revisione della misura solo se introducono elementi nuovi e specifici relativi al mutamento dello stile di vita o alla perdita dei contatti con l'organizzazione; mere conferme di fatti già noti non bastano.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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