Cassazione Penale, Ordinanza n. 20273/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Con l'unico motivo ha sostanzialmente chiesto una rivalutazione del compendio probatorio e, in particolare, dell'elemento soggettivo del reato, contestando la ricostruzione della responsabilità operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto non a denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione, ma a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura era una mera richiesta di rivalutazione delle prove, in particolare dell'elemento soggettivo, e ha richiamato il principio per cui nel giudizio di legittimità il controllo sulla prova è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per tale violazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova ponderazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La censura che si limiti a contestare l'elemento soggettivo del reato senza individuare un reale vizio di motivazione o una violazione di legge si risolve in una richiesta di riesame del merito ed è quindi inammissibile.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione deve restare confinato alla sua struttura logica e giuridica, senza trasformarsi in un terzo grado di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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