Ordinanza n. 1190/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento/verbale di accertamento dell'idoneità psico-fisica redatto ed emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in data 22/08/2025, codice ID 1894639, rilasciato in copia e consegnato ai fini della notifica nella medesima data del 22 agosto 2025, con il quale la ricorrente è risultata non idonea alla partecipazione al Concorso pubblico per l'assunzione di n. 4.617 allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, indetto il 22 aprile 2025; - del bando di concorso indetto con Decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato - pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it; - del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 6 ottobre 2025, con cui è stato ampliato il numero dei posti messi a concorso da 4.617 a 5.317 unità; - nonché di ogni altro atto precedente preordinato, presupposto, e comunque connesso e conseguente al provvedimento suddetto; quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3 febbraio 2026 per l'annullamento previa sospensione: - del verbale della Commissione psico‑attitudinale, del concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, contenente il giudizio con cui la ricorrente è stata dichiarata inidonea, sotto il profilo psicologico/psico‑attitudinale, alla partecipazione al Concorso pubblico per l’assunzione di n. 4.617 allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, indetto il 22 aprile 2025,redatto ai sensi dell’art. 24 del D.M. 09/09/2022 n. 168, emesso in data 4 dicembre 2025, rilasciato in copia e consegnato, ai fini della notifica, nella medesima data; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi i verbali e le schede di valutazione psico‑attitudinale, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo sulla candidata nonché l’eventuale provvedimento di esclusione dalla graduatoria/concorso; - ove occorra, del bando di concorso e delle istruzioni operative nella parte in cui disciplinano in modo illegittimo o comunque poco trasparente le modalità di accertamento dei requisiti psico‑attitudinali; - di tutti gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Attitudinale e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, conosciuti in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 15 comma 3, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem del D.M. 09/09/2022 n. 168, e in particolare dell’articolo 24, punti 7,8, e 9 dello stesso; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle modalità per l’espletamento degli accertamenti attitudinali e dei relativi allegati; - del Decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, nell’ambito del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso indetto con Decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, conosciuto dalla ricorrente a seguito di pubblicazione, sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all’indirizzo: https://www.poliziadistato.it/statics/19/decreto-graduatoria-3117_agt_firmato.pdf; - nonché per quanto occorrer possa, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse della ricorrente ed ostativo all'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e, con motivi aggiunti, giudizio di non idoneità psicologica e psico-attitudinale, nonché gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 22 agosto 2025 con cui era stata dichiarata non idonea sotto il profilo psico-fisico alla partecipazione al concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, oltre al bando, agli atti connessi e al successivo ampliamento dei posti. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale del 4 dicembre 2025 della Commissione psico-attitudinale, recante il giudizio di non idoneità psicologica e psico-attitudinale, i verbali e le schede di valutazione conosciuti a seguito dell'accesso agli atti, la graduatoria di merito e, ove occorrente, le disposizioni del bando e del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, relative agli accertamenti psico-attitudinali. Nella fase cautelare sono state dedotte doglianze concernenti, in particolare, l'insufficiente motivazione del giudizio negativo della Commissione collegiale rispetto ai giudizi positivi precedentemente espressi dallo psicologo e dal perito selettore durante il colloquio individuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris, riservando l'esame approfondito delle censure alla fase di merito. In particolare, ha rilevato che il giudizio finale negativo della Commissione collegiale non risultava adeguatamente motivato nella parte relativa alla sua coerenza con i giudizi positivi formulati dallo psicologo e dal perito selettore nel colloquio preliminare individuale. Tali valutazioni preliminari non erano vincolanti per la Commissione, che poteva discostarsene, ma il dissenso doveva essere spiegato con sufficiente chiarezza, soprattutto quanto ai profili sui quali i precedenti giudizi erano stati positivi. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame della candidata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. La camera di consiglio per la prosecuzione è stata fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente l'adozione di misure provvisorie quando ricorrono i presupposti cautelari.
art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168
È indicato quale base normativa del verbale della Commissione psico-attitudinale impugnato; l'ordinanza valuta la motivazione del giudizio adottato in applicazione di tale disciplina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il giudizio negativo della Commissione collegiale sugli accertamenti psicologici o psico-attitudinali deve esporre con sufficiente chiarezza le ragioni della valutazione finale, soprattutto quando si discosta da giudizi positivi formulati dallo psicologo e dal perito selettore nel colloquio individuale.
- Le valutazioni preliminari positive dello psicologo e del perito selettore non vincolano la Commissione collegiale, che può pervenire a un giudizio negativo; tuttavia, il dissenso rispetto a tali valutazioni deve essere adeguatamente motivato e risultare coerente con gli elementi istruttori acquisiti.
- In sede cautelare, quando il giudizio di non idoneità psico-attitudinale presenta un possibile deficit motivazionale in rapporto alle precedenti valutazioni positive, il giudice amministrativo può disporre il riesame dell'interessato da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando all'amministrazione un termine per provvedere.
- Quando il ricorso incide sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare, in ragione del loro numero elevato, la notificazione per pubblici proclami.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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