Sentenza n. 603/2026 - Catania, Sezione 4
per l’accertamento del silenzio inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-rispetto all’obbligo di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ottenuto il visto ed entrato in Italia, aveva chiesto la convocazione propria e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della consegna del kit per la richiesta del permesso di soggiorno. L’istanza, presentata il 17 marzo 2025, non aveva ricevuto seguito. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ha chiesto, in via principale, l’ordine di convocazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta; in via subordinata, ha chiesto l’annullamento della nota dell’amministrazione che aveva escluso l’applicabilità al lavoratore stagionale del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda volta a ottenere una determinazione espressa sulla richiesta di convocazione. Ha ritenuto che la convocazione presso lo Sportello Unico non costituisca una mera attività materiale, ma un passaggio necessario del procedimento di soggiorno per lavoro, funzionale alla stipulazione del contratto di soggiorno e al successivo rilascio del permesso. L’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero si rechi presso lo Sportello entro otto giorni dall’ingresso; tale termine impone all’amministrazione di svolgere la connessa attività entro cadenze stringenti, evitando la permanenza dello straniero in una situazione priva di piena definizione amministrativa. Poiché l’amministrazione non aveva convocato il ricorrente nonostante l’istanza del 17 marzo 2025, il giudice ha ordinato allo Sportello Unico di adottare una determinazione espressa entro otto giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente del Centro per l’Impiego, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori otto giorni dalla richiesta del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori. La pronuncia non dispone direttamente il rilascio del permesso di soggiorno né decide nel merito la questione del permesso per attesa occupazione.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
Il termine previsto per la presentazione dello straniero rileva anche per disciplinare temporalmente la connessa attività amministrativa di convocazione e stipulazione del contratto di soggiorno; l’amministrazione deve provvedere entro cadenze stringenti.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione per sostenere l’esclusione dei lavoratori stagionali dal permesso di soggiorno per attesa occupazione; tale questione non è stata definita dal TAR, che ha deciso sulla domanda relativa al silenzio sulla convocazione.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dall’amministrazione a sostegno dell’esclusione del permesso per attesa occupazione in favore dei lavoratori stagionali; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione.
art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
Richiamato quale disposizione regolamentare coerente con la disciplina temporale della presentazione del lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La convocazione dello straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non è una mera attività materiale, ma costituisce esercizio di uno specifico potere amministrativo ed è parte funzionale del procedimento culminante nel rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
- Quando l’amministrazione omette di convocare lo straniero che abbia presentato una richiesta in tal senso dopo l’ingresso in Italia, sussiste l’obbligo di adottare una determinazione espressa sulla richiesta di convocazione.
- Il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico orienta anche i tempi dell’attività amministrativa connessa, che deve essere svolta entro cadenze stringenti per evitare una permanenza priva di piena definizione del rapporto di soggiorno e lavoro.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare una determinazione espressa entro un termine fissato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione discrezionale di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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