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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di accesso carrabile e comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il diniego di un'istanza di accesso carrabile presentata nel 2014 da Anas S.p.A., nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi. Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 1953/2024, il TAR ha disposto una verificazione tecnica affidata al dirigente dell'Area tecnica e dell'esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Dopo oltre diciotto mesi, la verificazione risulta essere stata iniziata tardivamente, ma non conclusa. L'ordinanza in esame non esamina i motivi di legittimità dedotti contro gli atti di Anas, ma riguarda esclusivamente lo stato e il completamento dell'incombente istruttorio.

La decisione

Il TAR, rilevato che la verificazione tecnica non è stata conclusa nel termine assegnato, dispone che siano depositati documentati chiarimenti sullo stato dell'incombente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e ne sollecita il completamento. Precisa inoltre che l'incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Stabilisce infine che l'ausiliario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali, debitamente compilato e firmato digitalmente. La decisione non definisce la domanda di annullamento e non regola le spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • Processo Amministrativo Telematico

    L'ordinanza richiede che gli ausiliari del giudice depositino atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, usando il modulo telematico specificamente previsto.

Massime di principio

  • L'incarico conferito dal giudice amministrativo a un ausiliario dell'amministrazione ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando una verificazione disposta dal giudice non viene conclusa nel termine assegnato, il giudice può ordinare il deposito di chiarimenti documentati sullo stato dell'incombente e sollecitarne il completamento entro un nuovo termine.
  • Gli atti e i documenti depositati dall'ausiliario del giudice nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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