Cassazione Penale, Ordinanza n. 09493/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata in relazione a una vicenda di beni oggetto di contestazione, evidenziando nel ricorso due censure. Il primo motivo contestava la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, sostenendo che le fatture e i documenti di trasporto non riguardassero tutta la merce contestata e fossero privi di indicazioni su marca e modello. Il secondo motivo riproponeva censure già disattese in appello, relative alla ritenuta mancata spiegazione circa la provenienza dei beni in suo possesso e alla accertata contraffazione di molti di essi, con contestazione della ricostruzione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Ha considerato il secondo motivo meramente riproduttivo di doglianze già correttamente respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di estraneità al delitto presupposto e di consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato implicitamente il tema della ricettazione, in particolare con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni e alla consapevolezza dell'agente.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare censure che mirino a una nuova valutazione del compendio probatorio, quando si risolvano in una diversa lettura di elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già confutate dalla sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione di merito.
- In tema di ricettazione, la prova della responsabilità può desumersi dalla mancata plausibile giustificazione della disponibilità dei beni e dagli elementi oggettivi che attestino la loro provenienza illecita o contraffatta, secondo una valutazione coerente della motivazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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