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Sentenza

Sentenza n. 7511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV-ter, 18 marzo 2026, n. 5149, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al ricorrente (ente gestore del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Formez P.A. ha proposto appello principale contro la sentenza che aveva giudicato errata la formulazione del quesito n. 1 (sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 283 c.p.c.) e disposto la rideterminazione del punteggio della candidata, deducendo, con il primo motivo, error in iudicando e travisamento dei fatti: la risposta sub b), che prevedeva la sospensione su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi, sarebbe stata l’unica corretta, anche considerando la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. Con il secondo motivo ha contestato il calcolo del punteggio rideterminato dal TAR: anche neutralizzando il quesito n. 1, il risultato sarebbe stato 21,02 anziché 21,28. La candidata ha proposto appello incidentale contro la statuizione relativa al quesito n. 26, sostenendo che, alla luce del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, e 43 del d.lgs. 165/2001, sarebbero state corrette sia la risposta relativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi sia quella riferita alle organizzazioni ammesse alle trattative; il quesito, quindi, non avrebbe consentito di individuare un’unica risposta esatta. In primo grado la candidata aveva contestato il punteggio di 20,5 e la conseguente esclusione, lamentando l’erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 1 e 26.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo dell’appello principale. Ha ritenuto che, pur formulato in modo sintetico e senza riportare il testo dell’art. 283 c.p.c., il quesito n. 1 avesse un’unica risposta ragionevolmente corretta: la sub b), perché le alternative a) e c) indicavano rispettivamente un potere d’ufficio e un’iniziativa del pubblico ministero, mentre entrambe le versioni della norma applicabili nel tempo subordinavano la sospensione a un’istanza di parte. La risposta sub b) era inoltre quella più vicina e coerente con la disciplina vigente, in cui il pregiudizio grave e irreparabile va apprezzato con riguardo alla posizione della parte appellante. Il secondo motivo principale sul calcolo del punteggio è stato assorbito. L’appello incidentale è stato respinto: l’art. 42, commi 2 e 8, del d.lgs. 165/2001 attribuisce la facoltà di costituire rappresentanze sindacali aziendali alle organizzazioni ammesse alle trattative, e il criterio con cui queste sono individuate non rende corretta anche la risposta riferita alle organizzazioni firmatarie. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato respinto; le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 283 c.p.c.

    In entrambe le formulazioni vigenti ratione temporis viene chiarito che la sospensione degli effetti della sentenza appellata è subordinata alla domanda specifica della parte istante e che si tiene conto della possibilità di insolvenza di una delle parti.

    La sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello presuppone, nelle versioni della norma considerate, una specifica istanza di parte; per questo la risposta del quiz che attribuiva il potere al giudice d’ufficio o al pubblico ministero era errata.

  • art. 42, commi 2 e 8, d.lgs. 165/2001

    Da questo angolo prospettico, non risulta decisivo per giungere a conclusioni diverse fare leva sul criterio di individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, restando dirimente la circostanza che solo a quelle è consentita la costituzione di rappresentanze aziendali.

    La facoltà di costituire rappresentanze sindacali aziendali nelle amministrazioni con oltre quindici dipendenti spetta alle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative; il fatto che le organizzazioni firmatarie siano comprese tra quelle ammesse non rende ambigua la risposta che individua la categoria prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali, la scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano nella discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto.
  • Quando un quesito a risposta multipla non riproduce il testo normativo, la correttezza delle opzioni va valutata considerando il loro contenuto complessivo e la disciplina applicabile: può ritenersi univocamente esatta l’opzione più coerente con la norma, se le alternative attribuiscono il potere a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge.
  • Ai sensi dell’art. 283 c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza d’appello è subordinata a un’istanza di parte; non può quindi ritenersi corretta un’opzione che preveda l’intervento d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
  • Nelle amministrazioni pubbliche con oltre quindici dipendenti, la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali è consentita alle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi; la categoria legale di riferimento resta tale anche se le organizzazioni firmatarie rientrano al suo interno.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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