Cassazione Penale, Ordinanza n. 36237/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, in sostanza, due gruppi di censure: da un lato ha contestato la rilevanza probatoria delle modalità e del luogo di rinvenimento di un'arma da fuoco e di sostanza stupefacente, sostenendo che tali elementi non consentissero di affermare la responsabilità; dall'altro ha lamentato il diniego dell'ipotesi attenuata di cui al comma quinto dell'art. 73 del testo unico stupefacenti e l'asserita mancata contestazione in fatto di due distinte detenzioni riferite a diverse tipologie di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del compendio probatorio, oltre che a una critica generica della motivazione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla prova indiziaria e sul ritrovamento dell'arma e della droga investissero apprezzamenti di merito riservati alla Corte d'appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua e logica. Parimenti, i motivi relativi alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla contestazione delle diverse detenzioni sono stati reputati generici e non idonei a evidenziare vizi logici evidenti della sentenza impugnata. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La Corte richiama l'ipotesi attenuata dello spaccio/detenzione ai fini di lieve entità, ma osserva che il diniego operato dal giudice di merito è sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione se non per evidenti vizi logici.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Le censure che mirano a una diversa lettura delle modalità di rinvenimento di armi o stupefacenti e, più in generale, alla rivalutazione della prova sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La prova indiziaria può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché la valutazione degli indizi sia compiuta con rigore e sorretta da argomentazioni logiche ineccepibili.
- La deduzione del vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata; censure generiche o non calibrate sulla motivazione di appello non consentono un effettivo sindacato di legittimità.
- Il diniego dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti manifeste illogicità o carenze decisive, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella di merito.
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