Cassazione Civile, Ordinanza n. 24052/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da gravi difetti riscontrati nei massetti e nella pavimentazione di un immobile adibito a casa di riposo, affidato in appalto da un ente pubblico a un'impresa, che aveva poi subappaltato ad altra società l'esecuzione dei massetti. Dopo la comparsa di avvallamenti, crepe, distacchi e sollevamenti in alcuni ambienti, il giudice di appello ha esteso la responsabilità e il rimedio ripristinatorio all'intera pavimentazione, condannando in solido appaltatrice, subappaltatrice e direttore dei lavori al rifacimento dei massetti o, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) ha sostenuto che una lettera dell'ente committente del 28 agosto 2007 integrasse già denuncia ex art. 1669 c.c. e, non essendo stata trasmessa alla subappaltatrice, avesse fatto maturare la decadenza dell'appaltatrice dall'azione di regresso ex art. 1670 c.c.; 2) ha contestato che, in materia di art. 1669 c.c., il danneggiato potesse cumulare o proporre in modo non alternativo il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente; 3) ha censurato l'estensione del rifacimento anche alle parti della pavimentazione non manifestamente difettose, ritenendo che l'art. 1669 c.c. non attribuisca il diritto alla piena esecuzione conforme del contratto, ma solo al ristoro del danno; 4) ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 1669 e 1670 c.c. per mancata comunicazione alla subappaltatrice delle segnalazioni e della denuncia dei vizi; 5) in via subordinata, ha invocato l'art. 2055 c.c. per sostenere che la Corte di merito avesse omesso di considerare correttamente il concorso di colpa dell'appaltatrice principale nella ripartizione interna delle responsabilità. L'azienda pubblica committente ha proposto ricorso incidentale su due motivi, criticando il ricorso al notorio per l'abbattimento del 30% dei costi di rifacimento e lamentando l'omesso esame delle censure alle quantificazioni del consulente tecnico d'ufficio. Anche l'impresa appaltatrice principale ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, riproponendo censure su prescrizione, forma del risarcimento e estensione del difetto a tutto il pavimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che, per l'art. 1669 c.c., la denuncia decorre solo quando il committente abbia conoscenza sicura non solo dei difetti ma anche della loro gravità e delle cause tecniche, conoscenza che nella specie è stata raggiunta solo all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo; ha ritenuto che, in presenza di azione ex art. 1669 c.c., sia ammissibile chiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente, purché in via subordinata; ha escluso che la censura sull'estensione del rifacimento colpisse la reale ratio decidendi, fondata sull'accertamento causale dell'insufficienza del composto usato per tutti i massetti; ha confermato che la comunicazione al subappaltatore può risultare anche dalla partecipazione di questi al procedimento tecnico e dalla denuncia successiva del committente; ha rigettato anche le doglianze sulle ripartizioni interne delle responsabilità e sulle contestazioni alle consulenze tecniche. Il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono stati tutti rigettati, con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società subappaltatrice e i ricorsi incidentali dell'azienda pubblica committente e dell'impresa appaltatrice principale. Ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti dei massetti dell'immobile, la condanna solidale al rifacimento o, in caso di inadempimento, al risarcimento per equivalente, nonché la disciplina dei rapporti interni tra i corresponsabili. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra tutte le parti, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di tutti i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
la responsabilità per gravi difetti dell'opera richiede che il committente abbia una conoscenza sicura dei difetti e della loro gravità, non essendo sufficiente una segnalazione generica o meramente esplorativa; il rimedio può comprendere il risarcimento in forma specifica nei limiti dell'art. 2058 c.c.
art. 1670 c.c.
l'onere di comunicazione dell'appaltatore al subappaltatore della denuncia ricevuta dal committente ha natura informativo-comunicativa; in concreto, tale adempimento può ritenersi assolto anche per effetto della partecipazione del subappaltatore al procedimento di accertamento tecnico preventivo e della diretta conoscenza della contestazione.
art. 2058 c.c.
nei limiti del sistema è ammesso il risarcimento in forma specifica anche nell'ambito della responsabilità ex art. 1669 c.c.; la domanda può essere proposta in via subordinata rispetto a quella per equivalente, purché non vi sia duplicazione del ristoro.
art. 2055 c.c.
nei rapporti interni tra più responsabili il giudice può regolare la ripartizione del peso del danno secondo le rispettive incidenze causali; la condanna solidale verso il danneggiato non impedisce la successiva distribuzione interna delle responsabilità.
art. 115 c.p.c.
il fatto notorio va inteso in senso rigoroso e non può essere utilizzato per valorizzare dati tecnici specifici o valutazioni specialistiche.
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle risultanze tecniche non integra violazione delle regole legali di prova quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio adeguatamente confrontate con le osservazioni di parte.
art. 360 c.p.c.
le censure di violazione di legge non possono tradursi in una diversa ricostruzione del fatto o in una critica alla valutazione di merito riservata al giudice di appello.
art. 195 c.p.c.
nel regime applicabile la sequenza tra consulente d'ufficio e consulenti di parte realizza il contraddittorio tecnico sulle conclusioni peritali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
le memorie depositate in tale fase hanno natura illustrativa e non possono introdurre questioni nuove o sanare l'inammissibilità del motivo.
art. 2947 c.c.
richiamato dal ricorso incidentale sulla prescrizione, ma le censure sono state rigettate per le ragioni già svolte sul diverso profilo della tempestività della denuncia ex art. 1669 c.c.
art. 612 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come rimedio per l'attuazione della condanna in forma specifica, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibile la domanda ex art. 1669 c.c. in tale forma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine per la denuncia decorre solo quando il committente abbia acquisito una conoscenza effettiva e completa non soltanto dell'esistenza dei vizi, ma anche della loro gravità e delle loro cause tecniche; non è sufficiente una mera sospetta anomalia o una segnalazione preliminare.
- La denuncia dell'appaltatore al subappaltatore ex art. 1670 c.c. ha funzione informativa e può risultare anche da una diretta partecipazione del subappaltatore al procedimento tecnico o giudiziale in cui il vizio è contestato, purché questi sia posto in condizione di conoscere la pretesa e di tutelarsi.
- L'azione fondata sull'art. 1669 c.c. consente, nei limiti dell'art. 2058 c.c., la richiesta di risarcimento in forma specifica o per equivalente; le due forme possono coesistere solo in via subordinata, per evitare una duplicazione del ristoro.
- La ripartizione interna delle responsabilità tra più autori del danno non incide sulla solidarietà verso il danneggiato, ma può essere regolata dal giudice secondo le diverse incidenze causali delle condotte.
- Il fatto notorio non può essere usato per supplire a carenze probatorie su questioni tecniche o specialistiche: esso deve riguardare fatti di comune esperienza, percepiti con immediatezza e certezza dalla collettività.
- Il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza dover confutare analiticamente ogni critica del consulente di parte, se il procedimento peritale ha assicurato il contraddittorio tecnico e la relazione finale dà conto delle osservazioni ricevute.
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