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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-531/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2024. — Getin Noble Bank S.A. e a. contro TL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 8 – Titolo esecutivo che ha acquisito autorità di cosa giudicata – Potere del giudice di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola nell’ambito del controllo di un procedimento di esecuzione forzata – Registro nazionale delle clausole di condizioni generali dichiarate illecite – Clausole diverse da quelle contenute in tale registro a motivo della loro formulazione ma che hanno la stessa portata e producono gli stessi effetti. — Causa C-531/22

Giurisprudenza europea62022CJ0531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia su un rinvio pregiudiziale polacco in materia di clausole abusive inserite in contratti di credito indicizzati al franco svizzero e azionati tramite ingiunzioni di pagamento definitive. Essa afferma che, in determinate condizioni, il giudice dell’esecuzione deve poter esaminare d’ufficio l’abusività delle clausole nonostante l’autorità di cosa giudicata del titolo. Conferma inoltre la compatibilità con la direttiva 93/13 di un registro nazionale delle clausole illecite con effetti estesi anche a clausole equivalenti e a professionisti diversi da quello che ha partecipato al procedimento originario.

Controllo d’ufficio delle clausole abusive in fase esecutiva e opponibilità del registro nazionale delle clausole illecite nei contratti con consumatori

La questione giuridica

Se la direttiva 93/13 e i principi di effettività, certezza del diritto, autorità di cosa giudicata, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva ostino: 1) a una normativa nazionale che impedisce al giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto posto a base di un’ingiunzione di pagamento definitiva; 2) a un’interpretazione giurisprudenziale che attribuisce all’iscrizione nel registro nazionale delle clausole illecite effetto vincolante in ogni controversia con consumatore, anche verso professionisti diversi e anche per clausole non identiche ma equivalenti per contenuto ed effetti.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 93/13 impone che il giudice nazionale possa controllare d’ufficio, anche in sede di esecuzione forzata su titolo definitivo, il possibile carattere abusivo delle clausole contrattuali quando il consumatore non abbia avuto un rimedio effettivo per far valere la tutela della direttiva, specie se il controllo non è stato previsto nella fase monitoria o l’opposizione è resa poco praticabile da termini brevi, costi o mancanza di informazioni. Inoltre, la direttiva non osta a che uno Stato membro attribuisca, ai fini della protezione dei consumatori, effetto estensivo all’iscrizione di una clausola in un registro nazionale delle clausole illecite anche verso professionisti diversi e per clausole non identiche ma sostanzialmente equivalenti, purché il sistema rispetti trasparenza, certezza del diritto e possibilità di contestare l’equivalenza davanti a un giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Controllo d’ufficio delle clausole abusive in fase esecutiva e registro nazionale delle clausole illecite

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Śródmieścia w Warszawie in un procedimento di esecuzione forzata fondato su ingiunzioni di pagamento definitive emesse nei confronti di un consumatore. La Corte affronta due profili centrali della tutela prevista dalla direttiva 93/13: il potere/dovere del giudice nazionale di rilevare d’ufficio l’abusività delle clausole e la compatibilità con il diritto dell’Unione di un registro nazionale delle clausole dichiarate illecite.

Fatti e procedimento principale

Un consumatore, TL, aveva stipulato con Getin Noble Bank due contratti di credito in zloty polacchi indicizzati al franco svizzero. A seguito di asseriti mancati pagamenti, la banca aveva ottenuto due ingiunzioni di pagamento in un procedimento elettronico nel quale, per regole processuali nazionali e limiti tecnici del sistema, i contratti non erano stati prodotti e il giudice non aveva potuto esaminarli.

Le ingiunzioni non furono opposte dal debitore e divennero definitive, con conseguente avvio dell’esecuzione forzata su un bene immobile. Il giudice dell’esecuzione, che fu il primo giudice a prendere visione dei contratti, nutrì dubbi sul carattere abusivo delle clausole di conversione e sulla possibilità di intervenire nonostante il giudicato formatosi sulle ingiunzioni.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava in sintesi:

  • se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a norme nazionali che impediscono al giudice dell’esecuzione di controllare d’ufficio le clausole abusive di un contratto posto a base di un’ingiunzione di pagamento definitiva;
  • se la direttiva 93/13, l’articolo 47 della Carta e i principi di certezza del diritto, effettività, proporzionalità e contraddittorio ostino a un’interpretazione secondo cui l’iscrizione di una clausola nel registro nazionale delle clausole illecite la rende abusiva in ogni procedimento che coinvolga un consumatore, anche contro professionisti diversi e anche per clausole non testualmente identiche ma equivalenti quanto a contenuto ed effetti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 93/13/CEE, articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafi 1 e 2, e 8;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. In linea di principio, tuttavia, le modalità procedurali sono rimesse all’ordinamento interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Nel caso di specie, la Corte sottolinea che un sistema che non consenta alcun controllo d’ufficio né nella fase di emissione dell’ingiunzione né in quella esecutiva può compromettere l’effettività della tutela garantita dalla direttiva. Lo stesso vale, a maggior ragione, se il controllo è possibile solo con opposizione del consumatore, ma questa è resa difficilmente esercitabile da un termine molto breve, dai costi del giudizio o dalla mancanza di informazioni sufficienti sui diritti del debitore.

La Corte richiama la propria giurisprudenza su ingiunzioni di pagamento e procedimenti esecutivi, precisando che l’autorità di cosa giudicata non impedisce sempre il controllo d’ufficio del giudice dell’esecuzione quando il consumatore non abbia avuto un rimedio effettivo per far valere la direttiva 93/13. Il giudice nazionale deve quindi verificare concretamente se il debitore non abbia proposto opposizione per ragioni connesse a tali ostacoli processuali e se l’opposizione fosse l’unico strumento disponibile.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricorda che la direttiva 93/13 è fondata sulla posizione di debolezza del consumatore e che l’articolo 7 consente agli Stati membri di adottare strumenti adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive. L’articolo 8, inoltre, permette misure più severe di tutela.

In questo quadro, la creazione di un registro nazionale delle clausole illecite è considerata compatibile con la direttiva, purché il sistema sia trasparente, aggiornato e rispettoso della certezza del diritto. La Corte afferma che lo Stato membro può prevedere che l’iscrizione di una clausola nel registro produca effetti anche nei confronti di altri professionisti e anche rispetto a clausole non identiche ma sostanzialmente equivalenti, purché il professionista abbia la possibilità di contestare davanti a un giudice l’equivalenza concreta tra la clausola contestata e quella registrata.

La Corte osserva inoltre che una simile soluzione può favorire rapidamente l’eliminazione dal mercato di clausole abusive utilizzate in numerosi contratti. Tale estensione degli effetti è stata già ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione anche in procedimenti amministrativi contro professionisti; a fortiori, lo è in una controversia tra professionista e consumatore.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice di esaminare d’ufficio l’abusività delle clausole in sede esecutiva su ingiunzione di pagamento definitiva, se non vi sia stato un controllo nella fase monitoria o se l’opposizione sia resa sostanzialmente impraticabile;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 non ostano a una giurisprudenza nazionale che attribuisca all’iscrizione nel registro delle clausole illecite efficacia estensiva verso altri professionisti e verso clausole sostanzialmente equivalenti.

Principi pratici per la pratica professionale

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che la tutela consumeristica europea non si esaurisce nel giudicato formale se il consumatore non ha avuto un accesso effettivo al controllo di abusività. In parallelo, la Corte valorizza strumenti nazionali di public enforcement delle clausole abusive, purché accompagnati da garanzie procedurali adeguate per il professionista e da un sistema trasparente e prevedibile.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivetutela dei consumatoriprocedimento di esecuzione forzataautorità di cosa giudicataregistro delle clausole illecite

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