Cassazione Civile, Ordinanza n. 37186/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l'agevolazione prevista per i soggetti residenti in alcuni Comuni colpiti dagli eventi sismici in Sicilia sud-orientale del dicembre 1990. L'istanza era stata respinta in via di silenzio-rifiuto dall'Ufficio, ma accolta in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva la violazione delle norme sulla sospensione necessaria del giudizio e sosteneva che la controversia dovesse essere sospesa per la pendenza di un'indagine della Commissione europea sulla compatibilità con il diritto UE delle agevolazioni fiscali e previdenziali in materia di aiuti di Stato; il secondo invocava una norma sopravvenuta della legge di stabilità 2015, sostenendo che l'agevolazione sarebbe comunque esclusa perché il contribuente esercitava attività d'impresa. Tuttavia, dagli atti non risultavano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica del ricorso per cassazione al contribuente e al suo difensore domiciliatario.
La decisione
La Corte ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non risultava provata, poiché mancavano gli avvisi di ricevimento, necessari a dimostrare la consegna del plico al destinatario. Ha quindi qualificato la notifica come inesistente e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché non si è instaurato un valido rapporto processuale nei confronti dell'intimato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
norma posta a base dell'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del dicembre 1990
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Agenzia quale base della sospensione del giudizio per pregiudizialità
art. 295 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità della sospensione del processo in attesa dell'esito dell'indagine europea
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e alla verifica di compatibilità delle agevolazioni fiscali
artt. 11 e 12 regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999
invocati come fonti della disciplina procedurale sugli aiuti di Stato e sull'indagine della Commissione europea
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro formale del primo motivo per error in procedendo
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
invocato come disposizione sopravvenuta che, secondo la ricorrente, escluderebbe la spettanza dell'agevolazione per chi esercita attività d'impresa
art. 149, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico attestata dall'avviso di ricevimento
art. 291 c.p.c.
esclusa la possibilità di rinnovazione della notifica quando manchi la prova della consegna e la notifica sia inesistente
Massime di principio
- La notifica del ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; la prova di tale consegna è data dall'avviso di ricevimento da produrre agli atti.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento impedisce di verificare il perfezionamento della notifica e comporta l'inesistenza della notificazione del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il rapporto processuale in cassazione non si è validamente instaurato per difetto di notifica del ricorso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell'intimato.
- La Corte non esamina i motivi di ricorso se rileva una causa pregiudiziale di inammissibilità derivante dalla mancata prova della regolare instaurazione del contraddittorio.
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