Cassazione Penale, Sentenza n. 2113/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per reati di falso ideologico in atti pubblici (relativi a verbali e informative di sopralluogo su abusi edilizi), deducendo vizi di motivazione e di valutazione delle prove (omessa considerazione di elementi tecnici, mancanza di dolo, possibile realizzazione delle opere dopo i sopralluoghi, la correzione della destinazione d'uso tramite arredi, nonché la presunta inattendibilità di testi). Contestavano inoltre l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Antignani ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., la mancata valutazione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.) e la prescrizione per effetto delle sospensioni derivanti dall'astensione degli avvocati (artt. 157 e 159 c.p.). In sintesi: chiedevano annullamento per errori di diritto e per insufficiente o contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, questioni di fatto o deduzioni ripetitive già esaminate nei gradi di merito. Ha confermato che ai fini del reato di falso rileva la discrepanza tra quanto attestato nei documenti e lo stato di fatto effettivo, indipendentemente dalla tipologia di abuso edilizio; ha valorizzato intercettazioni e documentazione che dimostravano la consapevolezza degli imputati (dolo); ha dichiarato utilizzabili le dichiarazioni di Antignani perché assunte prima che egli fosse indagato; ha ritenuto corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche da parte del giudice di merito e ha respinto la tesi della prescrizione, precisando che l'adesione degli avvocati all'astensione può comportare una sospensione della prescrizione non rigidamente limitata a 60 giorni.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte l'ha applicata per ricondurre le condotte contestate alla responsabilità concorrente degli imputati
art. 40, comma secondo, cod. pen.
richiamata nella contestazione del reato come norma sul nesso causale e sulla condotta; applicata per inquadrare la responsabilità penale
art. 479 e art. 476, comma secondo, cod. pen.
artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.
norme sul falso ideologico in atti pubblici e sui reati connessi alla falsità: la sentenza di merito ha ritenuto integrati dagli elementi probatori la falsità attestata nei verbali e nelle informative
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norme che definiscono le censure ammissibili in cassazione; il Collegio ha ritenuto le doglianze come rendicontazioni di fatto o manifestamente infondate
artt. 533, comma 1 e 192, cod. proc. pen.
art. 533, comma 1 e art. 192 c.p.p.
richiamati in ordine a motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha affermato che la mancata risposta a censure non rilevanti non viziava la decisione di merito e che la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti restano utilizzabili nei confronti di terzi se al momento dell'assunzione non sussistevano indizi a suo carico
art. 133 cod. pen.
criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la valutazione spetta al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in Cassazione
artt. 157 e 159 cod. pen.
artt. 157 e 159 cod. pen.
disciplinano la prescrizione e le sue sospensioni; la Corte ha ritenuto che l'astensione degli avvocati per protesta possa comportare una sospensione non rigidamente limitata a 60 giorni, in linea con la giurisprudenza precedente
art. 616 cod. proc. pen.
prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte lo ha applicato dato l'esito dei ricorsi
art. 3 Codice di autoregolamentazione delle astensioni
art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dagli udienze degli avvocati
richiamato nella discussione sulla qualificazione dell'astensione come 'legittimo impedimento'; la Corte, però, ha seguito la giurisprudenza che considera l'astensione come causa di differimento non soggetta al limite di 60 giorni
Massime di principio
- Nel reato di falso ideologico commesso da pubblici ufficiali rileva la discrepanza fra quanto attestato nei documenti e lo stato di fatto: non è necessario dimostrare che le opere fossero illegali in sé, ma che la rappresentazione formale non corrispondeva alla realtà.
- Conversazioni intercettate e documentazione fotografica o di sequestro possono dimostrare la consapevolezza (dolo) dell'autore della falsa attestazione e sono fonti probatorie forti, difficilmente rivedibili in Cassazione se adeguatamente prese in considerazione dal giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il bilanciamento delle prove sono prerogative del giudice di merito; la Cassazione non reinterpreta i fatti né sostituisce la valutazione probatoria salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.
- Le dichiarazioni rese da una persona 'informata sui fatti' sono utilizzabili nei confronti di terzi se, al momento della loro acquisizione, non vi erano indizi a suo carico; l'acquisizione antecedente allo status di indagato preserva la utilizzabilità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una analitica esposizione di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché risulti una motivazione congrua e riferita ad almeno alcuni criteri rilevanti.
- Le sospensioni della prescrizione legate all'astensione degli avvocati per iniziative collettive possono essere trattate come differimenti legittimi e non sono necessariamente soggette al limite di 60 giorni previsto per altri 'impedimenti'; tale materia è sensibile alla giurisprudenza consolidata.
- In Cassazione molte censuresono inammissibili se si limitano a riproporre valutazioni di fatto già compiute: le doglianze devono evidenziare specifici vizi di diritto o di motivazione per essere accolte.
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