Sentenza n. 1616/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 329/2024, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 329/2024 della Corte d’Appello di Firenze, emessa in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di reinserimento nelle graduatorie a esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della Provincia di Firenze e aveva posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito un quarto delle spese dell’intero giudizio, liquidato in euro 3.101,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 3 giugno 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna pecuniaria. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato l’esistenza del giudicato, la sua notificazione all’amministrazione, l’assenza di impugnazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’inottemperanza non era contestata, ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza civile entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando alla ricorrente gli importi dovuti, quantificati complessivamente in euro 1.942,50 per le diverse fasi del giudizio civile, comprensivi del rimborso del contributo unificato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Gli strumenti del commissario ad acta e della penalità di mora sono stati ritenuti concorrenti e compatibili anche in relazione a un giudicato avente contenuto pecuniario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità è compatibile con la nomina del commissario ad acta e può essere applicata anche per l’esecuzione di condanne pecuniarie.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario e abbia contenuto di condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il giudicato abbia contenuto esclusivamente pecuniario e imponga a un’amministrazione il pagamento di somme.
- Prima di proporre il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un’inottemperanza non contestata, il giudice deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari e l’importo dovuto quando quest’ultimo sia ricavabile dal titolo esecutivo.
- La nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora sono strumenti di tutela concorrenti e possono essere disposti contestualmente anche per l’esecuzione di una condanna pecuniaria.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrendo dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →