Cassazione Penale, Sentenza n. 4944/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Falbo impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di truffa aggravata (per fatti commessi mediante assunzioni fittizie tramite Alma S.p.a. a favore dell'Agenzia agricola "Talarico Luca") e, in concorso, partecipazione ad associazione di tipo mafioso/aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso (otto in totale) denunciano: 1) equivocità della data del provvedimento; 2) mancata esibizione integrale delle prove all'avvocato; 3) omessa notifica mediante ufficiale giudiziario dell'ordinanza cautelare; 4) vizi nell'arresto/fermo per mancata presenza del difensore alle operazioni; 5) critica all'istruttoria e alle intercettazioni (nomignoli, identificazioni errate); 6) insufficienza degli elementi per l'associazione per delinquere; 7) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga e mancata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, complessivamente, mal impostati e in gran parte aspecifici o manifestamente infondati: la discordanza di date è un refuso senza incidenza; le doglianze generiche sulla mancata esibizione degli atti non specificano quali documenti e risultano già considerate generiche dal Tribunale del riesame; l'omessa notifica dell'avviso di deposito non determina l'inefficacia della misura cautelare; le contestazioni sull'arresto/fermo sono insufficientemente documentate e, in ogni caso, appartengono a diversa sede; la rilettura delle prove e delle intercettazioni è vietata in cassazione, trattandosi di questioni di fatto; la contestazione sull'associazione è infondata o non rilevante ai fini della misura adottata; la conferma della custodia in carcere è giustificata anche in ragione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 e delle presumibili esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni di rito alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.
La presenza dell'aggravante rende operative presunzioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, rendendo più difficoltosa la sostituzione con misure meno afflittive
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
termine di cui all'art. 309, comma 9, primo periodo, cod. proc. pen.
Consente che il dispositivo venga adottato e depositato in giorni successivi all'udienza entro il termine previsto; la doppia indicazione di data è da considerarsi non invalidante se rientra nei limiti normativi
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente per doglianze costituzionali; la Corte ricorda che la presunta violazione di norme costituzionali non è proponibile come motivo autonomo di cassazione ex art. 606 c.p.p., ma va rimessa alla Corte costituzionale
art. 111 Cost.
Analogamente, la contestazione di presunte violazioni dell'art. 111 Cost. non costituisce motivo di ricorso per cassazione se non trasfusa nei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nella denuncia di nullità; la Corte richiede specificità e collegamento con i vizi di legittimità previsti
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
art. 293, comma 3, cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza non determina la perdita di efficacia del provvedimento cautelare; incide solo sui termini per proporre impugnazione
art. 27 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma che legittima l'emanazione dell'ordinanza genetica dalla quale è scaturita la misura cautelare; l'eventuale mancata notifica dell'avviso non invalida l'ordinanza
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune ipotesi aggravate, richiamata per giustificare la misura
art. 606 cod. proc. pen.
Titolo dei vizi di legittimità utilizzabili in cassazione; la Corte osserva che il ricorso non ha adeguatamente articolato i vizi previsti da tale articolo
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103)
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa del ricorrente; applicata dalla Corte per la determinazione della sanzione pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale cui la cancelleria deve dare esecuzione in assenza di remissione in libertà del detenuto
art. 628 c.p. (non specificato)
art. 628, comma 1 e comma 3 n. 1 (non è specificato di quale codice)
Il ricorso fa riferimento a norme non chiaramente individuate; la Corte rileva l'imprecisione e non valuta la doglianza in assenza di riferimento normativo certo
Massime di principio
- Refusi formali (es. date discordanti) non comportano nullità del provvedimento se chiaramente riconducibili a errore materiale e non incidono sui diritti sostanziali
- Censure generiche sulla mancata esibizione di atti o sulla carenza probatoria sono inammissibili se non specificano quali documenti siano stati preclusi e come ciò abbia leso il diritto di difesa
- In cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio o una diversa interpretazione delle intercettazioni: tali questioni attengono al giudice di merito
- La presunta violazione di norme costituzionali non può essere dedotta liberamente in cassazione; va prospettata nei termini previsti dalla legge (eventuale rimessione alla Corte costituzionale)
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza non invalida automaticamente la misura cautelare; incide principalmente sui termini processuali per l'impugnazione
- Contestazioni relative all'arresto/fermo richiedono specificità e documentazione (verbali): se inerenti a diversa fase procedimentale, vanno proposte con il rimedio corretto
- Quando la misura cautelare è adottata con aggravanti di tipo mafioso, operano presunzioni favorevoli alla custodia in carcere, rendendo più stringente l'onere di chi chiede la misura meno afflittiva
- Ricorsi mal motivati o che riformulano semplicemente questioni già esaminate dal giudice del riesame possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende
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