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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2006, fondato su una verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato differenze tra le rimanenze di magazzino contabili e quelle effettivamente rinvenute. L'Ufficio aveva presunto la vendita "in nero" della merce non rinvenuta e, usando percentuali di ricarico desunte da studi di settore e criteri ricostruttivi, aveva imputato i maggiori ricavi all'anno oggetto di controllo e ai tre anni precedenti. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo e la ricostruzione dei ricavi. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto provati i ricavi non contabilizzati tramite una catena di presunzioni; 2) violazione degli artt. 7 e 109 TUIR e dell'art. 4 d.P.R. n. 441/1997, sostenendo che la presunzione di cessione operasse solo per l'anno 2008 e non potesse essere "spalmata" sui periodi precedenti, anche per il principio di autonomia dei periodi d'imposta; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle doglianze già formulate in merito all'autonomia dei periodi d'imposta, all'inerenza e alla disciplina dell'art. 4 d.P.R. n. 441/1997.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non esiste un divieto generale delle presunzioni di secondo grado e che, nel caso concreto, l'unica presunzione in senso tecnico era quella legale di cessione ex art. 4 d.P.R. n. 441/1997, mentre gli ulteriori passaggi ricostruttivi costituivano criteri logici di quantificazione del reddito. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che le differenze di magazzino potevano rilevare anche per gli anni precedenti oggetto di controllo, quando le anomalie permangono in tali annualità, e che la presunzione legale opera per il periodo d'imposta oggetto del controllo, senza che il contribuente possa alterarne il presupposto con una "spalmatura" dei ricavi; la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che una medesima attività di indagine fondi accertamenti relativi ad annualità diverse. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che le questioni dedotte erano state comunque implicitamente disattese dalla decisione di merito e che, trattandosi di questioni di diritto, l'eventuale carenza motivazionale era irrilevante se la soluzione adottata risultava conforme a legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per escludere che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova; la Corte ritiene sufficiente la prova presuntiva nei limiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2729 c.c.

    consente l'uso delle presunzioni semplici e, se adeguate, anche di ulteriori inferenze presuntive

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato su elementi presuntivi e inattendibilità contabile

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    base normativa dell'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzione dei ricavi

  • art. 7 D.P.R. n. 917/1986

    invocato dalla ricorrente per l'autonomia dei periodi d'imposta; la Corte ne esclude l'effetto impeditivo rispetto alla ricostruzione su annualità diverse

  • art. 109 D.P.R. n. 917/1986

    invocato per il principio di competenza/inerenza; la Corte non accoglie la censura

  • art. 4 D.P.R. n. 441/1997

    disciplina la presunzione di cessione e di acquisto dei beni in caso di differenze inventariali; la Corte afferma che opera per il periodo d'imposta oggetto del controllo e può estendersi alle annualità oggetto di verifica se le differenze permangono

  • art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alle scritture ausiliarie di magazzino utilizzate nel raffronto inventariale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché le doglianze erano state implicitamente rigettate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di nullità per omessa pronuncia

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di integrare e correggere la motivazione quando la soluzione di merito sia comunque conforme a legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Non esiste, in linea generale, un divieto autonomo delle presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato anche in via presuntiva può costituire la base di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché l'insieme degli indizi sia grave, preciso e concordante.
  • In tema di accertamenti fiscali fondati su differenze inventariali, la presunzione di cessione dei beni può legittimare la ricostruzione dei ricavi non dichiarati; i successivi passaggi di quantificazione costituiscono criteri logici di ricostruzione e non una illegittima catena di presunzioni vietata.
  • La presunzione di cessione disciplinata dall'art. 4 d.P.R. n. 441/1997 opera con riferimento al periodo d'imposta oggetto di controllo e, se le differenze di magazzino permangono in più annualità sottoposte a verifica, può giustificare la ripresa a tassazione anche per tali annualità.
  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che una medesima attività ispettiva o investigativa rilevi per più annualità, quando i presupposti fattuali dell'accertamento siano comuni e riferibili alla stessa indagine.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza esaminare espressamente ogni argomento difensivo, abbia comunque deciso in senso incompatibile con quelle deduzioni; inoltre, se la questione è di diritto e la soluzione adottata è conforme a legge, la carenza motivazionale è irrilevante in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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