Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1067/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, dell’-OMISSIS- n. -OMISSIS-; - di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica del -OMISSIS- n. -OMISSIS-; e per l’effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “ linfoma di Hodgkin, già sottoposto a trapianto di cellule staminali ed in remissione di malattia, in attuale trattamento chemioterapico di 3^ linea ”.

Giustizia amministrativa202400940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa e il parere presupposto del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del linfoma di Hodgkin. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto al Ministero della Difesa e non anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso il quale è incardinato il Comitato, il cui parere obbligatorio e vincolante è stato impugnato congiuntamente al decreto finale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il provvedimento finale è adottato dal Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non è parte necessaria del giudizio. Ha tuttavia ritenuto opportuno integrare il contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo, in considerazione della particolare natura del parere del Comitato di Verifica, qualificato dalla giurisprudenza richiamata come sostanzialmente provvedimentale e vincolante. Ha disposto la notificazione del ricorso al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, se anteriore, e fissato l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Nessuna decisione è stata assunta sul merito della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il TAR dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento, in caso di diffusione, delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento conclusivo impugnato è formalmente adottato dall’amministrazione attiva, l’omessa notificazione del ricorso all’amministrazione presso la quale è incardinato l’organo che ha reso il parere presupposto non determina, di per sé, l’inammissibilità del ricorso.
  • La natura obbligatoria e vincolante del parere reso da un organo tecnico, pur non rendendo necessariamente parte necessaria l’amministrazione di appartenenza dell’organo, può giustificare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.