Cassazione Civile, Ordinanza n. 19594/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione parte del reddito dichiarato da una farmacista, sul presupposto che la valutazione delle rimanenze di magazzino fosse inattendibile perché ridotta rispetto agli esercizi precedenti. La contribuente aveva giustificato la diversa valutazione sostenendo che, in occasione del conferimento dell'azienda in una società, il magazzino era stato valutato non più al prezzo al dettaglio ma al costo. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello riformando la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma la contribuente eccepiva preliminarmente di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, producendo la domanda al concessionario della riscossione e la prova del pagamento delle rate, con conseguente richiesta di inammissibilità del ricorso; la questione centrale diveniva quindi l'effetto processuale della definizione agevolata sopravvenuta sul giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite, relativa a cartelle collegate all'accertamento oggetto del giudizio, e aveva poi dimostrato il pagamento integrale di quanto richiesto dal concessionario della riscossione. Ha quindi affermato che la definizione agevolata, una volta portata a conoscenza della controparte nel giudizio di cassazione, produce la sostituzione della disciplina originaria del rapporto con quella sopravvenuta e rende inutile il prosieguo del processo. Poiché la contribuente era controricorrente, non occorreva una rinuncia formale al ricorso; il processo è stato dichiarato estinto per effetto della legge, con cessazione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate/restano a carico di chi le ha anticipate, e non è stato disposto l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 193/2016
definizione agevolata della lite
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è espressione di un diritto potestativo del debitore/contribuente e determina la sostituzione della regolamentazione originaria del rapporto con quella prevista dalla norma, rendendo inutile il processo quando ne ricorrano i presupposti e sia portata a conoscenza del giudice e della controparte.
art. 372 c.p.c.
La sopravvenienza relativa alla definizione agevolata deve essere portata a conoscenza della Cassazione con la documentazione pertinente; la Corte richiama la possibilità che, in caso di costituzione di entrambe le parti, il mero deposito possa essere sufficiente secondo precedente giurisprudenza.
art. 391 c.p.c.
Poiché la definizione agevolata determina un'ipotesi estintiva prevista dalla legge, il giudizio va dichiarato estinto; la Corte esclude che sia necessaria una rinuncia formale quando il contribuente è resistente/controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti e dalla disciplina condonistica, non dall'inammissibilità o dal rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata della lite tributaria, seguita dagli adempimenti richiesti dalla procedura e portata a conoscenza della controparte nel giudizio di cassazione, sostituisce la situazione giuridica originaria oggetto del giudizio e rende superfluo il suo prosieguo.
- Quando la definizione agevolata interviene in pendenza di giudizio e il contribuente è parte resistente, il processo si estingue per effetto della legge senza necessità di una rinuncia formale al ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata non giustifica una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, né una cassazione con decisione nel merito: il corretto esito processuale è l'estinzione con cessazione dell'efficacia della sentenza impugnata.
- Ai fini della rilevanza processuale della definizione agevolata occorre che la sopravvenienza e i relativi adempimenti siano documentati e conoscibili dal giudice di legittimità e dalla controparte.
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