Sentenza n. 409/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento USR Lombardia, formalizzato con nota prot. 16449 del 31 marzo 2025, nota prot. 17689 del 4 aprile 2025 e nota prot. 20659 del 18 aprile 2025, di diniego della richiesta della Prof.ssa -OMISSIS- di spostamento a data successiva della sua prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, già fissata al 12 maggio 2025, per motivi legati al puerperio con allattamento esclusivo a richiesta nei primi tre mesi di vita della figlia ed alle conseguenti precarie condizioni psicofisiche; - di tutti i verbali della Commissione e degli altri provvedimenti di estremi sconosciuti, ad esso connessi e/o conseguenti, compresi quelli aventi ad oggetto le operazioni concorsuali e la conclusione delle prove orali; - ove necessario, del Bando - decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, nella parte in cui, in violazione dell’art. 7 comma 7 del DPR n. 487 del 1994, non ha previsto “… specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.” e/o nella parte in cui ha legittimato l’operato della Commissione, con specifico riferimento al provvedimento di diniego della richiesta di differimento della prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18/12/2023, già fissata al 12 maggio 2025, per motivi legati al puerperio con allattamento a richiesta nei primi tre mesi di vita della figlia; - delle istruzioni per i candidati per la prova scritta di cui alla nota Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici nella parte in cui prevede che La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. - ove necessario, di tutti gli atti, provvedimenti amministrativi ed avvisi presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delle delibere che abbiano impartito le istruzioni operative per la prova orale e successivamente abbiano leso, direttamente o indirettamente, le ragioni di chi ricorre; - ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. con accertamento del diritto della Prof.ssa -OMISSIS- ad essere ammessa a prova orale nell’ambito di apposita sessione suppletiva da fissarsi ad hoc dopo la conclusione del periodo di congedo obbligatorio (10 giugno 2025) e previo ordine di riapertura della procedura selettiva per tale incombente B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della graduatoria generale definitiva di merito in Lombardia dei vincitori della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di dirigenti scolastici di cui al Bando decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18/12/2023; - del Decreto Direttore Generale (DDG) USR Lombardia n. 807 del 30.06.2025 recante approvazione della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del differimento della prova orale del concorso per dirigenti scolastici e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva e decreto di approvazione della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già ammessa alla prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici, fissata al 12 maggio 2025, aveva chiesto il differimento a una sessione suppletiva successiva al periodo di congedo obbligatorio per maternità, producendo documentazione medica relativa alle condizioni psicofisiche conseguenti al parto, all’allattamento e ai frequenti risvegli notturni dovuti all’accudimento della figlia. L’Amministrazione ha respinto la richiesta ritenendo che l’allattamento non costituisse, di per sé, un impedimento allo svolgimento della prova e offrendo la disponibilità di spazi per l’allattamento. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, dell’art. 3 della legge 151/2001, del d.lgs. 198/2006 e dell’art. 7, comma 7, del d.P.R. 487/1994, nonché dei principi di pari opportunità e tutela della maternità; violazione del buon andamento e disparità di trattamento; violazione del bando, che contempla il rinvio delle prove per cause di forza maggiore; sviamento, contraddittorietà, illogicità e discriminazione di genere e per ragioni di salute; lesione del legittimo affidamento, anche in ragione della precedente previsione di prove suppletive per le fasi preselettiva e scritta. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva e il relativo decreto di approvazione per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato i provvedimenti di diniego. Ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione nel merito, nonostante la candidata avesse sostenuto la prova orale in data differita in esecuzione di un provvedimento cautelare, poiché la stabilizzazione degli effetti favorevoli della misura cautelare dipendeva dalla decisione definitiva sul provvedimento lesivo. Nel merito, il giudice ha ritenuto fondati e assorbenti il primo e il secondo motivo. L’Amministrazione ha travisato il contenuto dell’istanza, riferendola alla mera necessità di allattare durante la prova, mentre la richiesta era fondata su documentate condizioni di salute connesse al parto e all’allattamento, tali da impedire la partecipazione nella data fissata. La disponibilità di spazi per l’allattamento non era quindi una misura idonea a rimuovere l’impedimento. L’art. 7, comma 7, del d.P.R. 487/1994 impone di assicurare la partecipazione senza pregiudizio alle candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento, anche mediante prove asincrone o differite. Il breve differimento della prova orale non comprometteva la par condicio, non essendo necessaria la simultaneità tipica della prova scritta, e risultava compatibile con l’organizzazione della procedura, anche per la disponibilità di ulteriori giornate d’esame. Il diniego è stato pertanto ritenuto immotivato e contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che alla tutela costituzionale della maternità. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: la fissazione della data della prova orale costituisce una fase endoprocedimentale, inidonea a incidere autonomamente sulla posizione di controinteressati e sulla graduatoria finale. L’annullamento del diniego determina comunque il consolidamento della prova sostenuta nella data differita e la rimozione della riserva relativa alla posizione in graduatoria. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per compensi e spese, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994
le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.
La disposizione consente e impone l’adozione di misure organizzative idonee a garantire la partecipazione effettiva delle candidate, compreso il differimento della prova orale, quando gravidanza, parto o allattamento determinino un documentato impedimento al rispetto del calendario. La mera predisposizione di spazi per l’allattamento non è sufficiente quando l’istanza riguarda condizioni psicofisiche incompatibili con la data fissata.
art. 7 d.lgs. 165/2001
È richiamato quale fondamento degli obblighi di pari opportunità nell’accesso al lavoro pubblico e di tutela contro discriminazioni connesse alla maternità.
art. 3 legge 151/2001
È richiamato tra le disposizioni poste a tutela delle lavoratrici in maternità e contro trattamenti discriminatori.
d.lgs. 198/2006
È richiamato quale disciplina di tutela della parità e di contrasto alle discriminazioni di genere.
artt. 31, comma 2, e 37, comma 1, Costituzione
La tutela della maternità e della madre orienta l’esercizio della discrezionalità amministrativa nelle procedure concorsuali, imponendo la ricerca di un equilibrio tra imparzialità, par condicio e partecipazione effettiva della candidata.
art. 97 Costituzione
Il principio di imparzialità non impedisce un breve differimento della prova orale quando tale misura non altera la par condicio né compromette le esigenze organizzative della procedura.
art. 3 Costituzione
È richiamato dalla domanda di rimessione alla Corte costituzionale in relazione alla parità e al divieto di discriminazione, senza che il giudice abbia ritenuto necessario sollevare la questione.
art. 51 Costituzione
È richiamato dalla domanda di rimessione alla Corte costituzionale in relazione all’accesso agli uffici pubblici, senza che il giudice abbia ritenuto necessario sollevare la questione.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non sussiste, rispetto agli atti successivi della procedura, quando l’annullamento del diniego produce già il consolidamento degli effetti della prova differita e la rimozione della riserva in graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando una candidata documenti che gravidanza, parto o allattamento determinano un concreto impedimento psicofisico al rispetto della data fissata per una prova, l’amministrazione deve adottare misure organizzative idonee ad assicurare la partecipazione senza pregiudizio, incluso il differimento della prova orale o una sessione suppletiva.
- La mera disponibilità di spazi per l’allattamento non soddisfa l’obbligo di tutela previsto per le candidate madri quando l’impedimento dedotto non consiste nella necessità di allattare durante la prova, ma in condizioni di salute connesse al parto e all’allattamento che rendono impossibile sostenere l’esame nella data stabilita.
- Il differimento di una prova orale non viola di per sé la par condicio tra concorrenti, poiché, diversamente dalla prova scritta, la prova orale non richiede necessariamente la simultaneità della verifica; il differimento è quindi legittimo quando non compromette l’imparzialità né le concrete esigenze organizzative della procedura.
- Nell’esercizio della discrezionalità relativa alle richieste di rinvio delle prove concorsuali, l’amministrazione deve ponderare in prospettiva costituzionalmente orientata la tutela della maternità con l’imparzialità e il buon andamento, motivando specificamente l’eventuale prevalenza di esigenze organizzative concrete e attuali.
- La fissazione differita della prova orale in esecuzione di una misura cautelare non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso: l’interesse permane finché non sia certa la stabilizzazione degli effetti favorevoli e occorre una decisione di merito sul provvedimento originariamente impugnato.
- L’impugnazione degli atti successivi di una procedura concorsuale è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto contestato riguarda una fase endoprocedimentale, non incide autonomamente su controinteressati o sulla graduatoria e l’annullamento dell’atto originario produce già gli effetti utili richiesti.
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