Cassazione Penale, Sentenza n. 03221/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna per reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi in date e luoghi diversi. Il G.i.p. di Taranto ha respinto la richiesta ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso per la distanza spazio-temporale e perché l'omogeneità dei titoli di reato era indicativa solo della propensione a quel genere di reato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo contraddittorietà della motivazione, anche alla luce di un precedente provvedimento del G.i.p. di Trani che aveva già riconosciuto la continuazione tra due delle sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva negato la continuazione tra la sentenza n. 543/2024 della Corte di appello di Bari (reato del 04/04/2022) e la sentenza n. 390/2024 del G.U.P. del Tribunale di Trani (reato del 21/12/2022), perché tale continuazione era già stata riconosciuta con precedente ordine del giudice dell'esecuzione e la valutazione non poteva essere nuovamente riconsiderata dal giudice successivamente adito (principio del ne bis in idem applicato in via analoga). Ha, invece, rigettato il ricorso nella restante parte, confermando la valutazione del G.i.p. di Taranto di insussistenza della continuazione tra il terzo reato e gli altri due, ritenendo non manifestamente illogica la decisione basata sull'elevata distanza temporale e sulla diversa territorialità, e richiamando i criteri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Articolo che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; i reati oggetto delle sentenze sono stati qualificati ai sensi di questa norma
art. 620, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte riconosciuta viziata (qui utilizzato per annullare il diniego di continuazione già precedentemente accertata)
art. 669 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio che un provvedimento non definitivo non può prevalere su un provvedimento definitivo; la valutazione precedente del giudice dell'esecuzione, divenuta effettiva, vincola il giudice successivamente adito
Principio del ne bis in idem (applicato analogicamente)
Il principio è invocato in via analogica per impedire che il giudice dell'esecuzione, successivamente adito, rimuova o contrasti una valutazione definitiva già resa su identica questione relativa alla misura di esecuzione
Massime di principio
- Se un giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto la continuazione tra due reati con un provvedimento divenuto efficace, un giudice dell'esecuzione successivamente adito non può rimettere in discussione tale riconoscimento: prevale il divieto di doppia valutazione (ne bis in idem in via analoga).
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare in senso peggiorativo un provvedimento precedente che non sia stato impugnato; deve tenerne conto nella valutazione delle richieste successive.
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione concreta e articolata: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità tra i fatti, modalità della condotta, sistematicità e programmazione. La mera omogeneità dei reati non basta.
- La distanza temporale e territoriale tra più reati non esclude automaticamente la continuazione, ma costituisce un elemento valutabile che, se rilevante (es. iati di anni o luoghi lontani), può portare a ritenere assente un disegno criminoso unitario.
- In presenza di valutazioni già definitive su identiche questioni, l'annullamento senza rinvio è possibile quando la decisione della Corte possa eliminare il vizio con natura definitiva e immediata (situazioni in cui non è necessario un nuovo giudizio di merito).
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