Cassazione Penale, Sentenza n. 19664/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/03/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (09/07/2018), ha dichiarato la responsabilità per varie ipotesi di usura aggravata e di tentata estorsione (cap. A-G) nei loro confronti e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Le principali censure sollevate sono: vizio di motivazione e travisamento della prova; violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per avere la Corte d'appello riformato in pejus pronunce assolutorie del primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (in particolare senza rinnovare l'audizione della persona offesa Vincenzo Bruno), pur basandosi in modo decisivo su dichiarazioni testimoniali; mancata e/o insufficiente verifica del tasso di interesse e della sussistenza della pattuizione usuraria; inesistenza o insufficienza della prova circa la partecipazione di alcuni imputati alle condotte contestate; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le censure attinenti a gravi carenze motivazionali della sentenza di appello quando questa ha operato un "overturning" di pronunce assolutorie del G.U.P. senza adeguato confronto critico con la motivazione di primo grado. La Corte ha richiamato l'ermeneutica consolidata secondo cui la riforma di una sentenza assolutoria richiede una nuova e compiuta struttura motivazionale e, se la riforma poggia su valutazioni diverse di prove dichiarative decisive, la rinnovazione dell'escussione delle stesse (art. 603 c.p.p. e comma 3-bis) potrebbe essere necessaria. In accoglimento di vari motivi di rinvio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, nei confronti dei ricorrenti relativamente ai seguenti capi: c) (nei confronti di Della Medaglia e Tuzio), e) (nei confronti di Cecora e Natale), f) (nei confronti di Cecora, Natale e Olivieri), g) (nei confronti di Cecora, Natale, Santoro e Sirignano). Contestualmente, la Corte ha dichiarato manifestamente infondati o inammissibili altri motivi: ha respinto i rilievi relativi ad alcuni capi di usura (cap. A, B, D) ritenendo, per tali capi, adeguata la motivazione dei giudici di merito e pertanto ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi di Cecora, Della Medaglia e Tuzio rispetto ai capi a) (Tuzio), b) (Della Medaglia e Tuzio) e d) (Cecora) e ha reso irrevocabili le affermazioni di responsabilità per quei capi nei confronti di Cecora, Della Medaglia e Tuzio. In sostanza: annullamento con rinvio per alcune posizioni e per alcuni capi (richiesta rinnovazione dell'istruttoria e nuovo giudizio di merito), conferma definitiva (irrevocabile) di altre condanne per reati di usura nei confronti di specifici imputati.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. (comma 3 e comma 3-bis)
art. 603 comma 3 -bis c.p.p.
La Corte ha richiamato il comma 3-bis quale regola imperativa che impone di valutare la necessità di rinnovare l'escussione delle fonti dichiarative quando l'appello del Pubblico Ministero o la riforma in appello si fondano su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive. Se la sentenza d'appello rovescia una assoluzione basata su dichiarazioni decisive, potrebbe essere necessaria la rinnovazione dell'audizione.
art. 533 c.p.p. (comma 1)
canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art. 533 comma 1 c.p.p.
La Corte ha ribadito che per la condanna, specie in riforma di un'assoluzione, è necessario un convincimento tale da eliminare ogni ragionevole dubbio; ciò impone una "forza persuasiva superiore" se la riforma si basa sullo stesso materiale probatorio.
art. 644 c.p.
art. 644, comma quinto nn. 3) e 4) c.p.
Norma che disciplina l'usura e le aggravanti; la Corte ha valutato la presenza della pattuizione di interessi usurari e delle aggravanti sulla base della motivazione di merito, ritenendola adeguata per alcuni capi (A, B, D) confermati.
art. 378 c.p.
Riguarda la fattispecie di favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riclassificazione della condotta come favoreggiamento, poiché la riserva interpretativa difensiva non ha fornito elementi tali da ritenere illogica la motivazione di merito.
artt. 56, 110, 121 c.p.
Norme richiamate in relazione alla partecipazione, concorso e determinatezza della condotta criminosa: la Corte ha valutato che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il concorso di persone e ruoli per i reati confermati.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 par.1 e 3 lett. d)
art. 6 par.1) e 3) lett. D) CEDU
Richiamata dai ricorrenti a sostegno del diritto a un'equa difesa e al contraddittorio; la Corte ha preso in esame l'argomento nell'ottica delle garanzie processuali connesse alla necessità di adeguata motivazione e rinnovazione probatoria.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria del primo grado deve costruire una nuova e compiuta motivazione che spieghi puntualmente perché la decisione di primo grado risulti incoerente o incompleta; non è sufficiente una diversa lettura dei medesimi elementi senza confutazione dettagliata delle ragioni dell'assoluzione.
- Se la riforma in appello si fonda in modo significativo su prove dichiarative acquisite in primo grado (es. dichiarazioni della persona offesa), il giudice di merito dovrebbe valutare la necessità di rinnovare l'escussione delle stesse ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (comma 3 e 3-bis), soprattutto quando l'assoluzione originaria si basava su quelle dichiarazioni.
- La condanna in riforma di un'assoluzione richiede una "forza persuasiva superiore" tale da eliminare ogni ragionevole dubbio (canone di cui all'art. 533 c.p.p.); la mera plausibilità di una lettura alternativa non è sufficiente.
- In sede di Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove di fatto: i motivi che chiedono una diversa interpretazione fattuale sono in gran parte inammissibili, salvo che sussistano contraddizioni manifeste o travisamenti della prova (uso di prove inesistenti o valutate in termini incontrovertibilmente difformi).
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base esclusiva per una condanna, ma solo previa rigorosa e motivata verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, con eventuali riscontri esterni se necessario.
- In caso di annullamento con rinvio la Corte d'appello chiamata al nuovo giudizio dovrà riesaminare le argomentazioni del primo giudice come punto di partenza e decidere in concreto se sia indispensabile rinnovare le escussioni o altri mezzi istruttori.
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