Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32256/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizi di motivazione (mancanza, incongruità, contraddittorietà e manifesta illogicità) nella riforma in senso condannatorio della sentenza di primo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto provato il reato di cui all'art. 186 c.2 lett. b) e c.2-bis cod. strada sulla base di due accertamenti alcolimetrici pari a 1,21 g/l effettuati a 9 minuti di distanza e dopo esito positivo del 'blow test', senza considerare una relazione tecnica (prodotta in altro procedimento) che metteva in dubbio l'attendibilità delle misurazioni, osservando l'anomalia della perfetta coincidenza dei valori in contrasto con l'andamento naturale dell'assorbimento (c.d. curva di Widmark). Inoltre la Corte territoriale aveva valorizzato parzialmente la dichiarazione dell'agente che aveva rilevato "alito vinoso", omettendo invece i passaggi in cui lo stesso agente descriveva l'imputato come "molto tranquillo" e "collaborante", elementi che avevano sorretto l'assoluzione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, con specifica censura alla Corte d'appello per la mancanza di una "motivazione rafforzata" necessaria quando si riforma in senso condannatorio una assoluzione. Ha evidenziato che il giudice d'appello non ha adeguatamente argomentato le ragioni del diverso apprezzamento probatorio né ha confutato in modo puntuale i rilievi decisivi della sentenza di primo grado, con riferimento particolare alla deposizione dell'agente e alla possibile inattendibilità degli esami alcolimetrici. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, commi 2 lett. b) e 2-bis

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; alla base della contestazione penale per cui l'imputato era stato condannato in appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della motivazione nel ricorso e la necessità di enunciare i motivi nei limiti richiesti per la decisione

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa se necessario; la Cassazione osserva la questione ma decide l'annullamento anche prescindendo dall'adozione immediata di tale misura

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dal canone 'al di là di ogni ragionevole dubbio')

    Principio che impone rigore probatorio per la condanna; giustifica l'obbligo per il giudice d'appello di fornire una motivazione rafforzata quando capovolge una assoluzione

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma in senso condannatorio una sentenza di assoluzione deve fornire una motivazione 'rafforzata': riassumere e confutare i punti decisivi della sentenza di primo grado e spiegare perché la diversa valutazione è l'unica compatibile con la prova disponibile.
  • I risultati degli accertamenti alcolimetrici vanno valutati unitamente alle condizioni di esecuzione (tempo tra prelievi, congruità con la curva di assorbimento, esistenza di eventuali relazioni tecniche che ne contestino l'attendibilità); misurazioni sovrapponibili o improbabilmente coincidenti possono ingenerare dubbi sulla loro affidabilità.
  • Le dichiarazioni dei testi o degli operatori che hanno effettuato gli accertamenti devono essere valutate nella loro interezza: isolare e valorizzare solo singoli passaggi (ad es. 'alito vinoso') senza considerare osservazioni favorevoli all'imputato (es. 'collaborante', 'tranquillo') può costituire vizio motivazionale.
  • Se la prova dichiarativa è centrale e contrastante, il giudice deve valutare se sia necessaria la rinnovazione dell'escussione (art. 603 c.3-bis) per dirimere i dubbi; in mancanza di adeguata rinnovazione e di motivazione rafforzata, la decisione d'appello può essere annullata.
  • In presenza di dubbi rilevanti sulla attendibilità delle prove tecniche o dichiarative, il canone del 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone un orientamento favorevole all'imputato; il giudice che condanna deve mostrare in modo persuasivo come tali dubbi siano stati eliminati.
  • Per la difesa: in casi con accertamenti alcolimetrici dubbi è strategico evidenziare incongruenze temporali, relazioni tecniche contrarie, e parti delle deposizioni che attestino comportamento collaborativo o assenza di sintomi di alterazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.