Sentenza n. 1049/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento -della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia della Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. 2/2022 del 25/01/2022, con la quale è stata negata la nomina del ricorrente a ricercatore previo scorrimento della graduatoria; -del provvedimento della predetta Università, a firma del Direttore Generale, prot. n. 0002465 del 08/02/2022, di rigetto della richiesta del ricorrente volta alla nomina a ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010, Settore Concorsuale 13/D2 (Statistica Economica);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dipartimentale e provvedimento del Direttore Generale di rigetto della richiesta di nomina a ricercatore mediante scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell'art. 29 c.p.a. la delibera del Consiglio di Dipartimento e il provvedimento del Direttore Generale con cui l'Università aveva negato la sua nomina a ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, nel settore concorsuale 13/D2, Statistica Economica. La pretesa si fondava sullo scorrimento della graduatoria, a seguito della rinuncia del vincitore. L'Università si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e contestando l'esistenza di una valida graduatoria degli idonei, quale presupposto dello scorrimento. L'istanza cautelare è stata rigettata dal TAR per difetto del fumus boni iuris; il rigetto è stato confermato in appello cautelare dal Consiglio di Stato.
La decisione
Con memoria del 18 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha ritenuto che tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, impedisse la decisione nel merito e determinasse la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame definitivo dei motivi di legittimità e senza statuire sulla fondatezza della pretesa alla nomina. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'impugnazione degli atti amministrativi lesivi.
art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010
È indicata quale base normativa della richiesta di nomina a ricercatore.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 55 c.p.a.
È richiamato in relazione alla domanda cautelare, rigettata per mancanza del fumus boni iuris.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina, quando non residui una concreta utilità dalla decisione, la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo preclude al giudice di decidere nel merito una controversia rispetto alla quale il ricorrente abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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