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Sentenza

Sentenza n. 5124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202403041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dell’Ente Parco che ingiungeva la sospensione dei lavori e la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di opere realizzate senza titolo in area del Parco di Veio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza repressiva edilizia. Con il primo motivo hanno dedotto il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la particella interessata fosse di proprietà collettiva dell’Università dei Possidenti di Bestiame di Sacrofano e che la controversia rientrasse nella giurisdizione del Commissario per gli usi civici e della Corte d’appello. Con il secondo motivo hanno sostenuto che il campo di addestramento per cavalli, il paddock, il prefabbricato destinato a ricovero per cavalli e il tracciato carrabile fossero opere di modesta entità, precarie, reversibili e funzionali all’attività agricola e all’allevamento equino; perciò sarebbero rientrate nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, senza necessità di titolo edilizio né di nulla osta paesaggistico o dell’Ente Parco. Gli appellanti hanno richiamato una relazione tecnica e precedenti giurisprudenziali e penali, sostenendo inoltre che le opere fossero autorizzabili e coerenti con la disciplina urbanistica e paesaggistica. L’Ente Parco ha eccepito l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e ha contestato nel merito entrambi i motivi, evidenziando la proprietà privata della particella, la nuova volumetria del prefabbricato e l’alterazione stabile dello stato dei luoghi in area vincolata e interna al Parco.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione sulle nuove produzioni documentali perché l’impugnazione era comunque infondata. Ha escluso il difetto di giurisdizione: la giurisdizione del Commissario per gli usi civici riguarda le controversie sull’esistenza, natura ed estensione degli usi civici, mentre l’ordinanza impugnata concerneva la sospensione di lavori edilizi e la demolizione di opere realizzate senza titolo, materia appartenente alla giurisdizione amministrativa. Ha poi ritenuto non applicabile l’edilizia libera. Il prefabbricato autoportante di 128 mq costituiva nuova volumetria, destinata a stabile utilizzazione, realizzata nel Parco senza autorizzazione e non sanabile. Anche la pretesa precarietà o amovibilità degli altri interventi non era sufficiente: opere utilizzabili stabilmente nell’esercizio di un’attività economico-commerciale e destinate a permanere indefinitamente determinano una trasformazione permanente del territorio e rientrano nella disciplina delle nuove costruzioni, con necessità del permesso di costruire. La destinazione agricola o zootecnica non mutava la conclusione, poiché consistenza, dimensioni e incidenza sullo stato dei luoghi impedivano di ricondurre gli interventi all’edilizia libera; in ogni caso, in area paesaggisticamente vincolata e ricompresa nel Parco, era necessario il previo nulla osta dell’ente gestore. È stata confermata la sentenza del TAR e l’ordinanza di demolizione. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le opere contestate non rientrano nelle categorie di edilizia libera, poiché il prefabbricato costituiva nuova volumetria e gli altri interventi determinavano una trasformazione stabile del territorio.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    L’Ente Parco ha eccepito l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello; il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione perché l’appello era comunque infondato.

  • legge 16 giugno 1927, n. 1766

    La giurisdizione del Commissario per gli usi civici sussiste per le controversie relative all’esistenza, natura ed estensione degli usi civici; non riguarda direttamente la legittimità di un’ordinanza edilizia repressiva.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Commissario per gli usi civici ricorre quando la controversia abbia direttamente ad oggetto l’esistenza, la natura o l’estensione di un uso civico; appartiene invece alla giurisdizione amministrativa la controversia sulla legittimità di un provvedimento di sospensione e demolizione di opere edilizie abusive, anche se il bene interessato è asseritamente gravato da uso civico.
  • Un manufatto prefabbricato autoportante di rilevanti dimensioni, destinato a un utilizzo stabile, costituisce nuova volumetria e non può essere qualificato come intervento di edilizia libera per il solo fatto di essere teoricamente amovibile o privo di fondazioni permanenti.
  • L’installazione di manufatti o la realizzazione di opere è riconducibile all’edilizia libera soltanto quando risponda a esigenze meramente temporanee e non determini una trasformazione stabile o irreversibile del territorio; la destinazione a permanere indefinitamente e l’utilizzazione stabile nell’ambito di un’attività economica escludono tale qualificazione.
  • La destinazione agricola o zootecnica dell’intervento non rende automaticamente applicabile l’edilizia libera: consistenza, dimensioni e incidenza sullo stato dei luoghi devono essere valutate in concreto e, nelle aree paesaggisticamente vincolate e ricomprese in un parco, resta necessario il previo nulla osta dell’ente gestore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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