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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36629/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto bancario, poi succeduto da altra società veicolo/mandataria del credito, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti di un atto di compravendita di vari immobili siti in Farigliano. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, in sede di rinvio disposto dalla precedente cassazione, ha respinto il gravame delle società convenute. La società acquirente/odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 383, 384 e 392 c.p.c. e dell'art. 25 Cost. per avere la Corte di cassazione, nel precedente giudizio, disposto il rinvio ad altra sezione della corte d'appello anziché alla stessa sezione; 2) e 4) violazione degli artt. 1306, 2901 e 2909 c.c. per mancato riconoscimento di un giudicato esterno formatosi in un procedimento asseritamente gemello e per errata attribuzione alla convenuta dell'onere di provare la mancanza di titolarità del credito, sostenendosi invece che spettasse all'attrice provare la propria legittimazione attiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte verificato l'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla mandante originaria; 5) e 6) violazione degli artt. 75, 163 e 164 c.p.c. per avere la corte trascurato che negli atti introduttivi non sarebbe stato indicato l'organo/persona fisica che aveva agito per la società attrice e che la mandataria non avrebbe ricevuto il potere di proporre l'azione revocatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto in realtà contro la precedente ordinanza di rinvio e, comunque, ha ribadito che il rinvio può essere disposto a diversa sezione dello stesso ufficio purché in composizione differente. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi: per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; per inammissibile prospettazione di vizi motivazionali oltre i limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.; per novità della deduzione sull'art. 1306 c.c.; e perché le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura relativa al giudice di rinvio, affermando che il rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello è compatibile con l'art. 383 c.p.c. se il collegio è diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le restanti censure per violazione degli oneri di specificità del ricorso per cassazione, per novità di alcune eccezioni, per impropria deduzione di vizi motivazionali e per richiesta di una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservate al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente; nessuna statuizione è stata resa sulle spese nei confronti dell'intimata rimasta inattiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla banca/cessionaria per far dichiarare inefficace verso di sé la compravendita di immobili.

  • art. 383 c.p.c.

    Il rinvio disposto dopo la cassazione può essere effettuato a un giudice di pari grado in diversa composizione; è sufficiente che non vi sia identità personale tra i giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata e quelli del rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio, tenuto ad attenersi al contenuto e alla ragione del rinvio.

  • art. 392 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la corretta instaurazione del giudizio di rinvio.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso giudice naturale, ma senza accoglimento.

  • art. 1306 c.c.

    La Corte rileva la novità della deduzione e l'inammissibilità della censura per mancata specifica allegazione nei precedenti gradi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere il preteso giudicato esterno, escluso dalla Corte per mancanza di identità soggettiva tra i giudizi.

  • art. 1306 c.c.

    La sentenza richiama la regola dell'opponibilità ai condebitori della sentenza favorevole resa ad altro condebitore, ma ne esclude l'utilizzabilità nel caso concreto per difetto di deduzione tempestiva e specifica.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la capacità/processuale legittimazione dell'attrice, ma la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 163 c.p.c.

    Invocato per asseriti vizi della citazione; la censura è ritenuta non specifica e tesa a un nuovo esame del merito.

  • art. 164 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della citazione; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica rigorosamente: il ricorso è inammissibile se non trascrive o indica specificamente atti e documenti rilevanti, con precisa collocazione nei fascicoli e nell'iter processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale per le censure di violazione di legge, ma molte doglianze sono state ritenute in realtà dirette a una rivalutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Interpretato nel testo secondo il nuovo perimetro: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'insufficienza o illogicità della motivazione né la diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma modificativa che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la censura non può investire la precedente ordinanza di cassazione che ha disposto il rinvio; il giudice di rinvio deve solo attenersi al contenuto e alla ragione del rinvio.
  • Il principio di alterità del giudice di rinvio è rispettato anche quando la causa è rimessa alla stessa corte d'appello, purché in diversa composizione e senza identità personale con i giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata.
  • Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità e di autosufficienza richiede la puntuale trascrizione o quantomeno l'esatta localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata indicazione di uno solo degli elementi necessari comporta inammissibilità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Le questioni nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La Corte di cassazione non può essere utilizzata come terzo grado di merito per ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiudicatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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