Sentenza n. 7368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 209/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1000 del 12 novembre 2024, che ha disposto la cessione gratuita al Comune di Laives della particella fondiaria 674/10, destinata dal PUC a parcheggio pubblico; era inoltre impugnata la sentenza del TRGA di Bolzano n. 209/2025, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti chiedevano la riforma della sentenza del TRGA di Bolzano n. 209/2025, che aveva respinto il ricorso di annullamento della cessione gratuita e la domanda di declaratoria d’inefficacia dell’eventuale contratto, oltre alla domanda risarcitoria. La vicenda traeva origine dall’esproprio, avvenuto in relazione alla realizzazione del nuovo tracciato della SS 12, di una parte dei parcheggi a servizio della pizzeria e della discoteca; l’indennità era stata determinata dalla Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 57/2010 in complessivi € 955.234,60, oltre interessi. Le appellanti sostenevano, in via derivata, l’illegittimità della cessione per i vizi dedotti nel distinto giudizio contro la variante al PUC del 2024. In via autonoma denunciavano: violazione dell’art. 21 della l.p. 9/2018, delle norme tecniche del PUC e del regolamento edilizio, nonché della sentenza sull’indennità di esproprio, assumendo che le amministrazioni dovessero assicurare il ripristino dei parcheggi privati perduti; contraddittorietà, difetto d’istruttoria e manifesta ingiustizia, per l’asserito affidamento ingenerato dalle interlocuzioni e dagli atti relativi alla possibile cessione della particella 674/10; insufficienza dell’analisi sul fabbisogno di parcheggi, sull’utilità dell’area, sul suo uso effettivo e sulle alternative; contrasto con le sentenze del TRGA n. 225/2014 e del Consiglio di Stato n. 3009/2019; infine, difetto o falsità della motivazione sull’interesse pubblico, poiché l’area sarebbe isolata e priva di utilità per la cittadinanza. Le amministrazioni eccepivano l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e il difetto d’interesse nel ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello nel merito, prescindendo dalle eccezioni d’inammissibilità e di difetto d’interesse in applicazione del principio della ragion più liquida. Ha ritenuto infondate le censure relative agli obblighi di realizzare o cedere parcheggi sostitutivi: l’art. 21 della l.p. 9/2018 ha carattere programmatico e non impone alle amministrazioni di creare posti auto per l’uso esclusivo di imprese private; gli obblighi previsti dalle norme edilizie e urbanistiche invocate riguardano la fase attuativa e le nuove costruzioni, non la pianificazione. La sentenza della Corte d’Appello n. 57/2010 riguardava la quantificazione dell’indennità e dei danni da esproprio e non imponeva la cessione di un altro terreno. La scelta di destinare l’area a parcheggio pubblico, che di fatto può servire anche la clientela degli esercizi, è stata giudicata non irragionevole, illogica o sproporzionata. Ha inoltre confermato che le interlocuzioni, le rassicurazioni politiche, il nulla osta tecnico e gli altri documenti richiamati non costituivano un impegno formale della Provincia né fondavano un affidamento qualificato all’acquisto della particella: attestavano soltanto che gli uffici avevano valutato diverse possibili soluzioni. La scelta amministrativa è stata ritenuta sorretta dall’interesse pubblico al potenziamento della sosta pubblica nell’abitato di Pineta e all’incentivazione della mobilità sostenibile, sulla base anche della relazione tecnica; non sono stati ravvisati difetti d’istruttoria o di motivazione, né un contrasto con i precedenti giudicati, relativi a una diversa area privata e a una situazione di affidamento consolidato non presente nel caso. È stato respinto anche il motivo sulla pretesa erroneità della valutazione giudiziale della relazione e sull’insindacabilità della scelta pianificatoria. Le appellanti sono state condannate, in solido, a rimborsare le spese del grado alla Provincia e al Comune, per complessivi € 6.000, oltre oneri riflessi e accessori di legge, per metà a ciascuno.
Norme richiamate
art. 21 l.p. 9/2018
ha natura meramente programmatica, finalizzata ad assolvere la funzione di indicare le linee generali degli scopi futuri e, per ciò stesso, è priva di carattere precettivo e/o self executing, non potendosi dal tenore letterale della norma ricavare alcun obbligo a carico delle amministrazioni, di attivarsi in via diretta a sopperire, prevedere o creare posti auto da destinarsi a servizio esclusivo delle attività imprenditoriali private.
La disposizione ha funzione programmatica e non attribuisce ai privati un diritto a ottenere dall’amministrazione la realizzazione o la cessione di parcheggi destinati in via esclusiva alle loro attività.
art. 20 l.p. 2/1987
Con deliberazione n. 1000 del 12 novembre 2024, su conforme istanza del Comune di Laives, la Giunta Provinciale approvava la cessione della p.f. 674/10 CC Laives a titolo gratuito al Comune di Laives ai sensi dell’art. 20 della L.p. 2/1987 sulla base del nulla osta che attestava l’assenza di interesse istituzionale per la provincia e per essere stata l’area inserita nel P.U.C. di Laives come parcheggio pubblico.
La disposizione è individuata come base legale della cessione gratuita del bene provinciale al Comune; la decisione non ne formula un’interpretazione ulteriore.
art. 20, comma 3, l.p. 2/1987
Pertanto a nulla rileva l’osservazione di parte appellante in ordine alla impossibilità per il Comune di Laives ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L. 2/1987 di operare una diversa destinazione (di messa a disposizione ad uso esclusivo).
La pretesa impossibilità di destinare l’area a uso esclusivo non incide sulla legittimità della scelta di prevedere un parcheggio pubblico, considerato che l’area può di fatto essere utilizzata anche dalla clientela degli esercizi.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello va respinto nel merito, prescindendosi, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), dai profili di inammissibilità analiticamente riproposti in limine litis dalle amministrazioni intimate, per le ragioni sostanziali, ed assorbenti, di cui ora si dirà.
Il giudice definisce l’appello sulla base delle ragioni di merito assorbenti senza decidere l’eccezione di inammissibilità proposta per asserita violazione dell’onere di specificità dei motivi.
art. 112 c.p.a.
Ritenendo di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.a. si dà atto che gli aspetti non espressamente menzionati sono stati comunque ritenuti irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
Il Collegio dichiara di avere esaminato le questioni rilevanti ai fini della decisione e considera irrilevanti quelle non espressamente trattate.
Massime di principio
- Una disposizione legislativa di carattere programmatico, che demanda alla disciplina regolamentare la definizione delle dotazioni territoriali e funzionali, non è di per sé precettiva o autoapplicativa e non impone all’amministrazione di realizzare o assegnare parcheggi a servizio esclusivo di singole attività private.
- Gli obblighi di dotazione di parcheggi previsti dalla disciplina edilizia per le nuove costruzioni non si trasferiscono automaticamente alla pianificazione urbanistica e non fondano un obbligo dell’amministrazione di sostituire i parcheggi privati perduti in seguito a un esproprio.
- Interlocuzioni informali, rassicurazioni di esponenti politici, atti tecnici non dispositivi e ipotesi non definitive di cessione non fondano un affidamento qualificato all’acquisto di un bene pubblico quando non risultino un impegno formale dell’amministrazione assunto da soggetti competenti. La loro valutazione complessiva può dimostrare l’esame di possibili soluzioni, ma non un diritto alla cessione.
- La scelta urbanistica di destinare a parcheggio pubblico un’area di proprietà pubblica rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in giudizio nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione; la motivazione è sufficiente quando individua un interesse pubblico concreto, quale il potenziamento della sosta e la promozione della mobilità sostenibile, supportato dall’istruttoria.
- Il giudicato formatosi su una diversa area e su una vicenda caratterizzata da un affidamento consolidato non si estende a una particella rimasta di proprietà pubblica quando non ricorra una posizione giuridica analoga né vi sia stato un formale disinteresse dell’amministrazione all’uso pubblico.
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