Cassazione Penale, Sentenza n. 40669/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pescara del 12/04/2022, con cui De Melis era stato ritenuto responsabile degli artt. 650 e 677 c.p. (riuniti per continuazione) e condannato a 450 euro di ammenda. Il ricorrente deduce errore di applicazione di legge e vizio di motivazione, in particolare: (a) omissione di argomentazione sulla distinzione tra l'ipotesi di illecito amministrativo prevista dall'art.677, comma 1, e l'ipotesi più grave del comma 3 che richiede il 'pericolo per le persone'; (b) contestazione che De Melis avrebbe adempiuto alla parte dell'ordinanza sindacale che disponeva lo sgombero e che il villino non sarebbe accessibile a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) annullato senza rinvio la decisione relativa all'art.650 c.p. perché il fatto non sussiste, ritenendo che la disposizione speciale di cui all'art.677 c.p. escluda l'applicazione dell'art.650 nel caso in cui la condotta attiene alla minaccia di rovina dell'edificio; (ii) annullato con rinvio la statuizione relativa all'art.677 c.p., comma 3, per omesso e insufficiente esame del presupposto del 'pericolo per le persone' derivante dall'omissione dei lavori, rimandando il nuovo giudizio al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art.9 della legge n.689/1981 (criterio della disposizione speciale) e ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.129 c.p. per la parte relativa all'art.650 c.p.
Norme richiamate
art.650 cod. pen.
Norma generale che sanziona l'inottemperanza ad ordine legalmente dato; ritenuta non applicabile quando opera una disposizione speciale (art.677 c.p.) che descrive direttamente la condotta omissiva relativa alla rovina degli edifici.
art.677 cod. pen.
Ritenuta norma speciale rispetto all'art.650 c.p.; il comma 1 prevede un illecito amministrativo riferibile al proprietario dell'edificio che minaccia rovina, mentre il comma 3 sanziona la situazione di pericolo per le persone. La specialità deriva dalla soggettivizzazione dell'obbligo e dalla descrizione specifica della situazione di pericolo.
art.9 legge n.689/1981
Applicato per risolvere il contrasto tra sanzione amministrativa e sanzione penale: quando una disposizione speciale disciplina il medesimo fatto, va applicata la disposizione speciale escludendo la generale.
art.129 cod. pen.
Fondamento giuridico per annullare senza rinvio la decisione con riferimento al reato per il quale il fatto non sussiste.
Massime di principio
- Quando lo stesso comportamento omissivo può rientrare sia nell'art.677 c.p. (speciale) sia nell'art.650 c.p. (generale), prevale l'applicazione della norma speciale (art.677) ai sensi dell'art.9 l.689/1981.
- Per la configurazione dell'art.677, comma 3, è necessario un esame concreto e motivato del 'pericolo per le persone'; la mera circostanza di un edificio in stato di pericolo richiede valutazione se il rischio coinvolge persone in modo rilevante.
- Se la sentenza non valuta specificamente la sussistenza del pericolo per le persone (o non argomenta sulla distinzione tra comma 1 e comma 3 di art.677), la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
- L'art.650 c.p. può essere escluso quando la condotta è meglio descritta e disciplinata dalla disposizione speciale (ad es. inerente alla rovina di una costruzione) e, in tal caso, la condanna per art.650 può essere annullata perché il fatto non sussiste.
- L'adempimento sostanziale (es. effettivo sgombero e impossibilità di accesso a terzi) è un elemento fattuale rilevante che può escludere la responsabilità penale o ridurre la gravità della posizione dell'obbligato; va provato e valutato concretamente nel nuovo giudizio.
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