Sentenza del 05/11/2019 n. 22199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a 28 atti pubblici di costituzione di servitù prediali su terreni agricoli, stipulati per l'installazione di un metanodotto. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'aliquota del 15%, sostenendo che dovesse prevalere la natura agricola del terreno gravato dalla servitù e che la costituzione di un diritto reale di godimento comportasse comunque un trasferimento di facoltà proprietarie. La società sosteneva invece che l'aliquota del 15% riguardasse esclusivamente i trasferimenti di proprietà di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, mentre alla costituzione di una servitù dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria dell'8%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che la servitù prediale è un diritto reale che si costituisce, ma non si trasferisce: essa comporta una compressione del diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante, senza trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto già esistente. Pertanto, il termine "trasferimento" previsto dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non comprende la costituzione di una servitù. Agli atti in questione si applica quindi l'aliquota dell'8%, non quella del 15%. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, parte prima, art. 1
Prevede in generale l'aliquota dell'8% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento; l'aliquota è elevata al 15% per i trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale.
La maggiorazione al 15% riguarda i trasferimenti di proprietà di terreni agricoli e non si applica agli atti che costituiscono una servitù prediale, poiché la servitù non comporta un trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale già esistente.
Art. 1027 c.c.
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù è un diritto reale di godimento costituito a vantaggio di un fondo dominante e a carico di un fondo servente. Essa crea una relazione giuridica permanente tra i fondi e comprime il diritto del proprietario del fondo servente, senza trasferire una proprietà o una facoltà autonomamente alienabile.
Art. 1028 c.c.
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.
L'utilità della servitù deve essere collegata oggettivamente al fondo dominante e può consistere in qualsiasi vantaggio, anche non economico, che ne migliori l'utilizzazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'interpretazione della disciplina dell'imposta di registro adottata dai giudici di merito.
Cass. civ., sentenza n. 16495 del 2003
Il termine trasferimento ... non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù.
La Corte conferma il precedente orientamento secondo cui la distinzione fiscale deve essere operata in base alla natura dell'atto: gli atti costitutivi di servitù non sono atti traslativi e non rientrano nell'ipotesi soggetta all'aliquota maggiorata.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre qualificare giuridicamente l'atto concretamente stipulato, distinguendo tra trasferimento di un diritto già esistente e costituzione di un nuovo diritto reale.
- La costituzione di una servitù prediale, anche se gravante su un terreno agricolo, non equivale al trasferimento della proprietà del terreno né al trasferimento di un diritto reale autonomamente esistente.
- Quando una norma fiscale prevede un'aliquota maggiorata per i trasferimenti di determinati beni, la maggiorazione non può essere estesa automaticamente agli atti costitutivi di diritti reali se il testo normativo distingue espressamente tra trasferimento e costituzione.
- Per stabilire l'aliquota applicabile non è decisiva soltanto la natura del bene coinvolto, ma soprattutto la struttura e gli effetti giuridici dell'atto sottoposto a registrazione.
- In casi analoghi, un atto di costituzione di servitù su terreno agricolo deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, salvo successive modifiche normative applicabili al periodo d'imposta.
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