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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21152/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità della detenzione domiciliare per superamento del limite previsto dall'art.47-ter l.354/1975 e aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni. Il ricorrente denunciava errata valutazione circa l'operatività della societa' dove avrebbe dovuto svolgere l'attivita' lavorativa (il Tribunale aveva ritenuto la societa' inattiva, mentre la documentazione fiscale e previdenziale prodotta dimostrava la sua operativita'), nonche' carenza motivazionale del rigetto nonostante emergessero elementi positivi per l'accoglimento (reati risalenti, buona condotta detentiva e segnali di allontanamento dalla mentalita' delinquenziale).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente alla valutazione dell'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato il principio secondo cui le misure alternative richiedono una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale e non ha confrontato adeguatamente le risultanze documentali (operativita' della societa', condotta detentiva, anzianita' dei reati). La parte della decisione relativa alla detenzione domiciliare, invece, resta ancorata al limite dell'art.47-ter e non e' stata riformata. Si dispone il rinvio per nuovo giudizio sul punto dell'affidamento in prova.

Norme richiamate

  • art. 47 e ss. Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Le misure alternative alla detenzione sono finalizzate al reinserimento sociale; la loro concessione richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento basata su elementi quali natura del reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Stabilisce un limite quantitativo della pena residua per l'ammissibilita' della detenzione domiciliare; se la pena residua eccede tale limite la detenzione domiciliare non e' concessa

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza di motivazione su elementi decisivi e' vizio che puo' determinare l'annullamento

  • Cass. Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999 (Danieli)

    Precedente che individua i criteri conoscitivi e prognostici rilevanti per l'affidamento in prova: reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare

  • Cass. Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997 (Caputi)

    Giurisprudenza richiamata a conferma dell'importanza delle informazioni di polizia e degli altri elementi istruttori nella valutazione prognostica per le misure alternative

Massime di principio

  • La valutazione per le misure alternative deve fondarsi su una prognosi di reinserimento complessiva e ragionevole che consideri reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare
  • Prove documentali dell'operativita' di un'attivita' lavorativa (dichiarazioni dei redditi, contributi previdenziali, fatture) non possono essere disattese per mere formalita' amministrative (es. mancata comunicazione di inizio attivita' alla Camera di commercio); il giudice deve confrontare e motivare la valutazione
  • La normativa limita la possibilita' di concedere la detenzione domiciliare in presenza di una residua pena superiore al limite previsto dall'art.47-ter; tuttavia tale esclusione non impedisce automaticamente l'esame di altre misure alternative come l'affidamento in prova
  • Se il richiedente dimostra cambiamenti positivi (reati molto risalenti, buona condotta in carcere), il giudice deve esaminare esplicitamente tali elementi e motivare il rigetto se non ritiene sufficiente la prognosi favorevole
  • La carenza di motivazione su punti decisivi (es. prova dell'operativita' dell'impresa proposta come luogo di lavoro) costituisce vizio che puo' comportare annullamento e rinvio per nuovo esame
  • In caso di rinvio, il giudice di merito deve effettuare una valutazione integrale e motivata, utilizzando gli elementi istruttori disponibili e, se necessario, acquisendo ulteriori accertamenti per formare la prognosi di reinserimento

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