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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 5777 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Valore della produzione e componenti negativi Irap - Recupero a tassazione di operazioni ritenute inesistenti - Dimostrazione dell'effettiva natura del rapporto commerciale - Regime della prova - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi e servizi ritenuti relativi a operazioni commerciali inesistenti o fraudolente, sostenendone l'indeducibilità ai fini IRAP sulla base di elementi indiziari e presuntivi. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, dimostrando l'effettiva esistenza dei rapporti commerciali mediante la documentazione relativa alle operazioni, inclusa la certificazione doganale e la documentazione di trasporto dei beni ceduti a terzi.

La decisione

La pretesa fiscale non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata. Il solo elemento indiziario o presuntivo non è sufficiente a giustificare l'indeducibilità dei costi e dei servizi rilevanti ai fini IRAP quando il contribuente fornisce prova concreta dell'esistenza e della natura effettiva del rapporto commerciale. La certificazione doganale e la documentazione di trasporto sono state considerate idonee a fornire prova contraria rispetto alla presunzione di frode intracomunitaria.

Norme richiamate

  • Art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri di accertamento analitico-induttivo e consente all'Amministrazione di fondare la rettifica anche su presunzioni, purché dotate dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e comunque adeguatamente contrastabili dal contribuente.

  • Art. 25 D.Lgs. n. 446/1997

    Rileva ai fini della determinazione e dell'accertamento dell'IRAP, compresa la verifica della corretta inclusione o deduzione delle componenti del valore della produzione.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Un singolo elemento indiziario, non corroborato da ulteriori prove, non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni o l'indeducibilità dei relativi costi.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni inesistenti o fraudolente, l'Amministrazione non può fondare il recupero a tassazione su meri sospetti o su un unico elemento indiziario privo di adeguato supporto probatorio.
  • Il contribuente può vincere la presunzione di frode dimostrando concretamente l'esistenza e l'esecuzione dei rapporti commerciali attraverso fatture, contratti, pagamenti, documenti doganali, documenti di trasporto e ogni altra documentazione coerente.
  • La documentazione doganale e quella relativa al trasporto costituiscono elementi particolarmente rilevanti per provare che i beni sono stati effettivamente movimentati e ceduti.
  • La prova deve essere valutata nel suo complesso: la regolarità formale dei documenti non è sempre sufficiente, ma può risultare decisiva quando è coerente con la concreta esecuzione dell'operazione e con i flussi finanziari.
  • Ai fini IRAP, l'indeducibilità di costi e servizi richiede una dimostrazione adeguata dell'inesistenza o della non riferibilità delle operazioni; in mancanza, il recupero a tassazione non può essere confermato.

Testo integrale

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