Sentenza n. 819/2026 - Bari, Sezione 1
per l’accertamento del diritto di accesso e conseguente condanna al rilascio del documento richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata ostensione del modello Retr-pens/Unicarpe e delle retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di pensione dal gennaio 2009, ha presentato plurime istanze all’INPS per ottenere copia dell’ultimo modello Retr-pens, del modello TE08 e del modello Retrpens Unicarpe di liquidazione della pensione, ovvero l’indicazione delle retribuzioni annualmente utilizzate per il calcolo delle quote pensionistiche. L’interesse era volto a verificare l’importo della pensione in pagamento e la propria posizione previdenziale. L’INPS ha trasmesso il modello TE08, dichiarando dapprima di non riscontrare la presenza del modello Retr-pens, poi di non avere accesso immediato al modello richiesto e infine, con nota del 3 ottobre 2025, che il documento non era esistente o non era previsto all’epoca. Il ricorrente ha dedotto la lesione del diritto di accesso, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS all’ostensione della documentazione o delle informazioni richieste.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto come evidente e pacifico l’interesse del ricorrente all’accesso, ma ha ritenuto decisiva la dichiarazione dell’INPS del 3 ottobre 2025 circa l’inesistenza del documento Retr-pens richiesto. Tale dichiarazione è stata considerata sufficiente ad assolvere l’onere di comunicazione e ostensione gravante sull’amministrazione, poiché l’accesso documentale non può imporre alla PA di creare ex novo documenti o atti, anche informatici, che essa dichiari di non possedere. Il modello TE08 era già stato trasmesso. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e respinto. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione e dell’assenza di attività difensiva dell’INPS.
Massime di principio
- L’interesse concreto e attuale del richiedente non è sufficiente a fondare l’accesso quando il documento richiesto risulti inesistente o non detenuto dall’amministrazione.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di riscontro dell’istanza di accesso quando comunica al richiedente l’inesistenza o la non detenzione del documento richiesto e ostende i documenti disponibili pertinenti alla richiesta.
- L’accesso documentale non può essere utilizzato per imporre all’amministrazione la formazione ex novo di documenti, elaborazioni o atti, anche informatici, che essa non possiede.
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