Sentenza del 20/06/2016 n. 5368 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Contratto di coassicurazione - Clausola di delega - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative. Le attività svolte dalla delegataria in forza della clausola di delega, pur inserite in un contratto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., non sono state qualificate come attività assicurativa ai fini IVA, perché estranee al rapporto assicurativo principale e riconducibili a prestazioni di mandato rese alla delegante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle somme corrisposte alla coassicuratrice delegataria per il rimborso delle spese sostenute e per il compenso forfettario previsto dalla clausola di delega. La ricorrente riteneva che tali prestazioni rientrassero nell'attività assicurativa e fossero quindi esenti IVA. La decisione ha invece distinto il rapporto principale tra assicuratore e assicurato dal rapporto interno tra società delegante e delegataria, riconducendo la clausola di delega allo schema del mandato. Poiché il compenso nasce da un rapporto autonomo e interno tra le coassicuratrici, esso non costituisce remunerazione di un'attività assicurativa svolta nei confronti dell'assicurato.
Norme richiamate
Art. 1911 del codice civile
Nel contratto di coassicurazione ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata in proporzione della rispettiva quota, anche se un unico assicuratore è designato per la gestione del contratto.
La norma disciplina la coassicurazione e consente di distinguere il rapporto assicurativo esterno con l'assicurato dai rapporti interni tra le imprese coassicuratrici, nei quali può inserirsi una clausola di delega.
Art. 10, primo comma, nn. 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972
Operazioni relative all'esercizio delle assicurazioni e operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendite vitalizie, comprese le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle predette operazioni.
L'esenzione riguarda le attività assicurative e le prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione direttamente collegate al rapporto assicurativo. Non si estende automaticamente alle prestazioni interne tra coassicuratrici derivanti da una clausola di delega.
Sesta direttiva IVA dell'Unione europea
La nozione unionale di attività assicurativa richiede un rapporto con l'assicurato e l'assunzione o gestione di un rischio assicurativo. Le attività interne svolte dalla delegataria per la delegante, estranee al rapporto con l'assicurato, non rientrano in tale nozione.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per le operazioni assicurative deve essere interpretata in modo restrittivo e non si applica a ogni prestazione collegata, anche indirettamente, a un contratto di assicurazione.
- Occorre distinguere il rapporto assicurativo principale con il cliente dai rapporti contrattuali interni tra imprese assicuratrici o altri operatori: i compensi relativi ai secondi possono costituire prestazioni autonome imponibili.
- Una clausola di delega in un contratto di coassicurazione può essere qualificata come mandato interno; il relativo compenso non beneficia dell'esenzione se non consiste in un'attività assicurativa o di intermediazione direttamente svolta nei confronti dell'assicurato.
- Per stabilire l'esenzione IVA è necessario verificare la natura sostanziale della prestazione, il suo destinatario e il suo collegamento diretto con la copertura o la gestione del rischio assicurato, non soltanto la sua collocazione formale in un contratto di coassicurazione.
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